Un docente è stato destinatario di un addebito disciplinare in cui le veniva contestato che nei locali della Presidenza avrebbe aggredito il dirigente scolastico proferendo frasi ingiuriose, peraltro con tono di voce non moderato. Veniva contestato nell'addebito "...l'essere venuto meno all'obbligo lavorativo di cui all'art. 494 lett. a) del d.lgs. n. 297/1994, all'art. 112, comma 2 del dpr 62/2013, all'art. 10, comma 5 art. 11, comma 5, del Codice di comportamento del Miur 2014" e veniva irrogata, a conclusione del procedimento disciplinare, la sospensione per 5 giorni dal servizio con decurtazione dello stipendio. Veniva contestato oltre all'infondatezza in fatto e la violazione del rispetto dei termini previsti dall'art. 7 della L. n. 300 del 1970, anche la carenza di competenza del dirigente scolastico a dare impulso alla procedura disciplinare, chiedendo pertanto la dichiarazione di nullità della sanzione disciplinare.
La questione sulla carenza di competenza è rilevata fondata. Infatti, il dirigente scolastico (la cui competenza è limitata alla sospensione dal servizio sino a 10 giorni) non è competente ad iniziare il procedimento disciplinare se è contestata una norma che, in astratto, può dar luogo alla sospensione dal servizio fino ad un mese. Infatti, secondo il costante orientamento della Cassazione: "In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in realzione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare (Cassazione civile, ordinanza n. 28111 del 31 ottobre 2019). Sicché è corretta l'individuazione della competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, e non del dirigente scolastico, tenuto conto della sanzione massima irrogabile secondo gli artt. 492 e 494 del d.lgs. n. 297 del 19994, anzichè della sanzione irrogata in concreto.
Così anche è stato riportato in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizato, l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la pubblica amministrazione possa prevedere di irrogare; la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., pre le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.
Atteso che il massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto dalla orma di cui all'art. 494 lettera a) del d.lgs. n. 297 del 1994 è quella della sospensione dall'insegnamento de dall'ufficio fino a un mese e atteso che secondo il disposto dell'art. 55 bis, comma 9 quater, il procedimento disciplinare è di competenza del dirigente scolastico per le sole infrazioni per le sole infrazioni per le quali siano previste sanzioni fino alla sospensione del servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, per essere le sanzioni più gravi (dalla sospensione da 11 giorni a sei mesi al licenziamento) di competenza dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ne consegue la illegittimità del procedimento disciplinare avviato e concluso dal dirigente scolastico.
Sulla scorta di tale principio ed in linea con la recente giurisprudenza di legittimità, il Giudice del Lavoro di Potenza ha dichiarato la nullità della sanzione della sospensione dal servizio di 5 giorni adottata dal dirigente che, nel dare impulso al procedimento disciplinare, aveva ipotizzato la violazione di norme la cui sanzione poteva dar luogo alla sospensione dal servizio sino ad un mese.