Nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 22 legge 241 del 1990) la tutela dei dati "supersensibili" può essere vinta solo quando risulti provato in concreto dall'istante che la loro acquisizione sia assolutamente indispensabile al fine di tutelare un suo diritto fondamentale, non bastando perciò, in tale particolare ipotesi, la generica enunciazione di esigenze di difesa" e che occorra, in particolare, la dimostrazione di una rigida "necessità" e non della mera "utilità" del documento in questione (Cons. St., sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 117)..." (T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 novembre 2021, n. 1573;, T.A.R. Campania, Sez. VI, 28 giugno 2021, n. 4418).

Non occorre in tal senso una valutazione prognostica sulla rilevanza della documentazione richiesta ai fini del procedimento disciplinare in corso, semmai occorre scrutinare l'insussistenza delle condizioni per la puntuale applicazione della normativa sull'accesso. Altresì l'istante deve quantomeno esporre sineticamente che i documenti e/o le informazioni, cui ha richiesto di accedere, rivestano carattere di indispensabilità rispetto alle proprie esigenze difensive. Deve pertanto reputarsi corretta l'interpretazione del combinato disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 con l'art. 60 del d.lgs. n. 196/2003, alla luce della quale emerge in primo luogo il requisito della "stretta indispensabilità" dei documenti richiesti, nonché la necessità di valutare, da parte dell'amministrazione, la rilevanza degli interessi che determinano la richiesta rispetto al diritto alla riservatezza, nella specie riferito a dati c.d. super-sensibili.

In altre parole, è onere del richiedente, in luogo di una generica allegazione di necessità a fini difensivi nel cennato procedimento disciplinare, individuare precisamente il nesso di stretta indispensabilità, unica condizione idonea a consentire di valutare, nel bilanciamento di interessi, la possibilità di considerare prevalente l'interesse giuridico rispetto alla tutela della riservatezza.