Qualora un dipendente pubblico svolga incarichi presso altro ente pubblico diverso da quello di appartenenza, senza essere stato da questo espressamente autorizzato, è tenuto alla restituzione dei compensi percepiti ai sensi dall'art. 53, comma 7, D.Lgs. 165/2001. Non sussiste obbligazione solidale restitutoria a carico dell'ente conferente l'incarico e il prestatore di lavoro, ove il compenso sia stato effettivamente percepito dal lavoratore.
Tribunale di Firenze 14 novembre 2018