Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività sia di per sé sufficiente a far presu­mere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quin­di una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, da valutarsi con giudizio ex an­te in relazione al tipo di patologia e alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia

Cassazione civile, sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10416