Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando, quindi una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, da valutarsi con giudizio ex ante in relazione al tipo di patologia e alle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia
Cassazione civile, sez. lav., 27 aprile 2017, n. 10416