Il danno da demansionamento non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale. La prova di tale danno può essere data, ai sensi dell'art. 2729 c.c., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata qualificazione «ma pur sempre sulla base di un quadro fattuale da cui il giudice possa desumere in via presuntiva la sua esistenza» (Cass. n. 19923 del 23/7/2019; Cass. n. 21 del 3/1/2019 e Cass. n. 4652 del 26/2/2009).

Corte di Cassazione Sez. Lav., ord. 11 marzo 2020, n. 6941