In materia di tutela dell'integrità fisica del lavora­tore, il datore di lavoro, in caso di violazione della di­sciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabi­lità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibili- tà e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavora­tivo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qua­lora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsa­bile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosser­vanza delle norme antinfortunistiche, poiché la vio­lazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fatto­re causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il dato­re di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità no­nostante la sua imprudenza e negligenza.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 24 gennaio 2018, n. 1764