Sono utilizzabili nell'ambito del procedimento disciplinare e quali prove nel connesso procedimento civile gli atti delle indagini preliminari e i brogliacci di polizia relativi a un procedimento penale incentrato sui medesimi fatti in virtù del consolidato orientamento secondo cui, nel processo civile, in mancanza di una norma di chiusura rispetto all'ambito delle prove utilizzabili, sono ammesse e rimesse al prudente apprezzamento del giudice le prove c.d. atipiche e comunque, genericamente, i documenti, la cui utilizzabilità nel processo è scontata e pacifica.
La sentenza in esame ha ad oggetto il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare relativo al rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla utilizzabilità delle prove raccolte in sede di procedimento penale.
La Suprema Corte nel respingere il ricorso del dipendente che era stato licenziato sulla base dei dati emersi in sede penale, ha confermato l'irrilevanza del fatto che l'ente datore di lavoro non risultasse persona offesa nel procedimento penale posto che, ai sensi del codice di procedura penale, gli atti del procedimento sono legittimamente ottenibili da chiunque vi abbia interesse e che l'interesse del datore di lavoro a conoscere di comportamenti che possono integrare la violazione di doveri d'ufficio è palese. In secondo luogo la Suprema Corte ha aggiunto, quanto all'utilizzabilità del brogliaccio di polizia in sede civile e come fonte di prova, che «deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, nel processo civile, in mancanza di una norma di chiusura rispetto all'ambito delle prove utilizzabili, sono ammesse e rimesse al prudente apprezzamento del giudice le prove c.d. atipiche e comunque, genericamente, i documenti, la cui utilizzabilità nel processo è scontata e pacifica». Conseguentemente tali elementi sono utilizzabili sia nell'ambito del procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro sia nell'ambito del successivo giudizio civile.
Corte di Cassazione, Sez. Lav. 26 giugno 2020, n. 12840