Ove dopo un periodo di sospensione cautelare, il dipendente venga riammesso in servizio
sulla base di una scelta dell’Amministrazione (e non per obbligo di riammissione) e, come
nella fattispecie, sia anche promosso, vi è soluzione di continuità tra la sospensione cautelare
e la destituzione, che sono state intervallate da un lungo periodo di prestazione del servizio.
Ne consegue che la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della prima
sospensione cautelare, ma dalla data di adozione della ulteriore sospensione cautelare, a
seguito della condanna penale in primo grado.

Consiglio di Stato Sez. VI - n. 2916 -—13 maggio 2011