I fatti accertati in sede di un procedimento penale, conclusosi con una sentenza di condanna, non assumono automatica rilevanza nei procedimenti disciplinari, nel corso dei quali l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere ad una autonoma valutazione dei fatti posti a base della pronuncia penale; ciò, a sua volta, non esclude che alla pronuncia penale possa farsi riferimento per ritenere accertali quei fatti emersi nel corso del procedimento penale, che o non siano contestali o che, in base a un ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiono fondatamente ascrivibili all'interessato.

Consiglio di Stato n.3313/13 - Sez. II — 5 marzo 2014