Le parti - e quindi anche le istituzioni scolastiche nei casi in cui pro cedono alla scelta diretta dell’altro contraente - nella fase delle trat tative e di formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. Devono assumere, in altri termini, un comportamento improntato alla ordinaria diligenza e correttezza, astenendosi da attività reticenti e maliziose. Un comportamento preteso dall’art. 1337 c.c., che intende tutelare non già l’adempimento di una determinata obbligazione, ma l’interesse leso nel tempo precedente al sorgere del vincolo contrattuale. E più precisamente “quell’interesse negativo” a non avviare accordi infruttuosi dispendiosi e quindi inutili. Per cui i contraenti durante questa fase devono scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili sui diversi punti del contratto, su quelle che potrebbero essere le eventuali cause di invalidità e di eventuali vizi dei beni. Qualora ciò non avvenga l’inadempiente incorre nella c.d. responsabilità pre-contrattuale (culpa incon trahendo), per aver eluso le aspettative e l’affidamento che l’altra parte aveva riposto nella corretta conclu sione del contratto. E allora possiamo definirla come la conseguenza giuridica che incombe sulla parte che, nell’iter formativo del contratto, pone in essere comportamenti scorretti, per i quali è tenuto a rispondere civilmente per i danni causati nei confronti di chi ha sprecato risorse personali e finanziarie. Ciò vale anche per la Pubblica Amministrazione, come la Suprema Corte (Cass. Sez. Unite n. 11656/2008) ha sentenziato più volte, e vale anche per le scuole in quanto Enti pubblici, quando violino l’art 1337 c.c. . Una responsabilità dunque che richiede la condotta antigiuridica; il nesso di causalità che lega tale condotta all’evento; il danno ingiustamente causato alla controparte. Sulla base di tali elementi si può allora configura re laddove una parte, senza un giusto motivo, abbia interrotto le trattative, disattendendo così le aspettative dell’altro contraente che aveva confidato nella conclusione del negozio, sostenendo spese e magari rinun ciando ad altri affari. Ebbene, se il profilo concettuale è sufficientemente condiviso dalla dottrina e dalla giurisprudenza, lo è meno quello relativo alla sua natura giuridica. Si discute infatti se essa costituisca un terzo genere di responsabilità, o se possa inquadrarsi nelle due tipologie tradizionali, e cioè nella responsabilità extracontrattuale o in quella contrattuale.