Per disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico in pendenza di indagini penali non è necessario il suo rinvio a giudizio, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata.

Consiglio di Stato, sez. IV, 3 dicembre 2013, n. 5745