L'art. 2056 c.c. rende applicabile all'illecito aquiliano il principio dettato dall'art. 1226 c.c. con riferimento all'illecito contrattuale, secondo cui se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
TAR CAMPANIA N.1902 - Sez. VI — 2 aprile 2014