Il Consiglio di classe non ha l'obbligo, di integrare il punteggio costituente il credito scolastico, in ragione del grado e valore del superamento, da parte dell'allievo, di momenti di criticità del suo vissuto scolastico, così come da esso autonomamente apprezzato alla stregua dei criteri che, a norma dell'art. 11 comma 3 D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, sono indicati nella nota di cui alla tabella A dello stesso D.P.R., come sostituita dalla tabella A allegata al D.M. 22 maggio 2007 n. 42 (media dei voti, assiduità della frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative ed eventuali crediti formativi), nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene il punteggio attribuito seguendo i suddetti criteri.

Tar Campania del 01 settembre 2009, n.4845