Il tema del quantum della prestazione di sostegno è direttamente affrontato dalla I. n. 104 del 1992, la quale, all'art. 12, prevede che, una volta intervenuto l'accertamento sanitario che da luogo al diritto a fruire delle prestazioni stesse, debba essere elaborato un profilo dinamico — funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono, congiuntamente con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle U.S.L. e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola con la partecipazione dell'insegnante operatore psico —pedagogico individuato. All'elaborazione del profili dinamico — funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle U.S.L., della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi o l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Inoltre, il profilo dinamico — funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. Pertanto, il dimensionamento della prestazione di sostegno ha carattere sostanzialmente dinamico, dovendo essere correlato all'andamento della patologia da cui il minore è affetto, con particolare riguardo alle possibilità di recupero della persona disabile, finalità cui il percorso deve essere diretto. Esso, di converso, non si presta ad essere cristallizzato in una formula unica ed immutabile, che sarebbe inevitabilmente destinata a divenire, nel tempo, non più rispondente allo stato evolutivo del minore.

TAR CAMPANIA n. 2642 - Sez. IV — 22 maggio 2013