La posizione giuridica soggettiva ad avere un insegnante di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, si ricollega ad un diritto fondamentale ella persona costituzionalmente garantito ai sensi degli artt. 3 comma 2, 34 e 38 Cost., sia con riferimento alla rilevanza prioritaria dei principi e delle norme che tutelano i diritti della persona, sia con riferimento, in particolare, al diritto all'assistenza del disabile, espressamente sancito dalla 1. n. 104 del 1992 (artt. 12, 13, 14, 15 e 16) nonché dal T. U. n. 297 del 1994, con inseguente illegittimità degli atti di assegnazione dell'insegnante di sostegno per un « monte re » inferiore a quello risultante dalla diagnosi funzionale aggiornata. Il diritto in questione, infatti, costituisce diritto fondamentale della persona costituzionalmente protetto, con evidente priorità assoluta rispetto a eventuali esigenze di bilancio o relative agli aspetti organizzativi di'attività scolastica, nel senso che quest'ultima deve essere rapportata e organizzata in modo tale da assicurare il soddisfacimento del diritto fondamentale di che trattasi, i cui contenuti concreti non possono che essere quelli indicati come necessari dalla A.S.L. competente, in occasione dell'accertamento medico.

L'affermazione del diritto al sostegno e all'assistenza scolastica del disabile come diritto fondamentale della persona costituisce affermazione generale e di principio, che necessita di ricevere un concreto contenuto in relazione alla specifica fattispecie. Ciò vuoi dire che il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale non deve essere determinato e specifi­co né dai genitori esercenti la potestà sul disabile, né tantomeno dall'Amministrazione scolastica, bensì esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo tecnico competente e in odo, quindi, di attribuire al diritto il concreto contenuto rapportato alle esigenze del disabile. L’Amministrazione, pertanto, non dispone in proposito di discrezionalità alcuna, essendo tenuta ad erogare esattamente al minore il livello di intervento terapeutico e assistenziale indicato dalla A.S.L., configurandosi come secondario e recessivo ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l'esigenza di contenimento di spesa o di non disponibilità finanziaria, diversamente opinando, il diritto di che trattasi non risulterebbe adeguatamente tutelato secondo la sua natura di diritto fondamentale prioritario, essendo, peraltro, evidente che una prestazione assistenziale o un intervento di sostegno inadeguato e sottodimensionato rispetto alle indicazioni terapeutiche dell'organo tecnico costituisce situazione del tutto inutile equiparabile alla mancata erogazione del servizio.

Il massimo numero di ore di sostegno cui possono aspirare gli alunni particolarmente gravi è quello coincidente con l'orario di cattedra dei docenti stessi: 25 ore per la scuola dell'infanzia, 24 per la scuola primaria e 18 ore per la media e il superiore (1).

TAR PUGLIA n.973 - Sez. II — 14 giugno 2013