Il giudizio di non ammissione alla classe successiva nell'insegnamento scolastico, sebbene, percepibile dall'alunno e dalla famiglia come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, sostanziandosi nell'accertamento d mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe della scuola frequenta che consiglia la ripetizione dell'anno scolastico al fine di consentire di colmare lacune , apprendimento nell'interesse specifico dell'alunno o dell'alunno; consegue che alfine di poi contestare il giudizio di non ammissione in sede giurisdizionale è necessario che ne s dimostrata l'erroneità, ossia la non corrispondenza al grado effettivo di preparazione di l'alunno medesimo, oppure la contraddittorietà interna, ossia la sua formulazione all'esito un procedimento valutativo di segno contrastante.
TAR Calabria n. 1287 - Sez. II — 21 dicembre 2012