Il giudizio del consiglio di classe di non promozione di un alunno alla classe superiore è affetto dal vizio di eccesso di potere per travisamento del fatto e manifesta illogicità quando il voto di grave insufficienza riportato dall'alunno in una sola materia sia stato condizionato dal peculiare contesto didattico- organizzativo della scuola (come l'estrema frammentarietà delle lezioni, obiettivamente risultante dai verbali del consiglio di classe), a lui non imputabile.
Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n. 4648