L'avvenuto superamento della classe alla quale l'alunno sia stato ammesso con riserva, dopo l'accoglimento della domanda di sospensione proposta con il ricorso giurisdizionale contro il giudizio di non ammissione, comporta l'assorbimento del suddetto giudizio di non ammissione ed è quindi configurabile come una sopravvenienza favorevole al ricorrente, tale da far venir meno il suo interesse all'impugnativa proposta (Sez. II — 17 settembre 2002 — 5422)