Ai sensi dell'o.m. 21 maggio 2001 n. 90 (recante « norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore », riferite all'anno scolastico 2000-2001, ma prorogate anche per l'anno scolastico 2001-2002 dall'o.m. 23 maggio 2002 n. 56) e in aderenza ai principi informatori del d.lg. 16 aprile 1994 n. 297, la promozione o la bocciatura devono discendere da un giudizio di globalità relativo al curriculum scolastico ed alle possibilità di prosecuzione negli studi (fattispecie relativa a « blocco psicologico » nei confronti di una specifica materia, accertato mediante apposita relazione peritale, non incidente sull'aspetto della volontarietà del compor­tamento o della carenza logica nella disciplina medesima, laddove il Consiglio di classe ha, invece, illegittimamente dato preminenza al voto negativo nella sola disciplina in questione, senza coglierne le intrinseche ragioni, in aperto contrasto con le disposizioni normative tendenti ad una valutazione globale di profitto dell'alunno anche ai fini della prosecuzione negli studi).

Tar Abruzzo, 11 marzo 2003 n. 105