E' il dato oggettivo del rendimento scolastico e della preparazione dimostrata nelle varie materie a fungere da presupposto necessario e sufficiente per la decisione di scrutinio finale. Invero, il giudizio di non ammissione alla classe scolastica successiva, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata che consigliano la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento, nell'interesse specifico dell'alunno.

T.A.R. sez. I - Firenze, 17/10/2017, n. 1245