Nel formulare il giudizio tecnico sulla preparazione dell'alunno, la scuola non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

T.A.R. sez. III - Milano, 05/06/2017, n. 1235