In caso di ritardo nell'assunzione di un pubblico dipendente il giudice è tenuto a valutare, ai fini della liquidazione del danno, le mancate retribuzioni percepite, il mancato versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e la mancata maturazione della quota dovuta a titolo di indennità di TFR, pur decurtando le somme dovute a titolo retributivo di una percentuale che, nell'ambito di un apprezzamento equitativo, sappia cogliere la gravita della condotta della P.A. e sappia valutare al contempo la circostanza per cui, in tale arco di tempo, il ricorrente ha goduto del proprio tempo liberamente, preservando le proprie energie.
TAR LAZIO n. 3765 - Sez. I quater — 7 aprile 2014