I contratti a termine stipulati con il personale docente della scuola pubblica per lo svolgimento di attività di supplenza sono illegittimi nel caso in cui abbiano una durata superiore ai 36 mesi e vengano utilizzati per la copertura di posti vacanti e disponibili (organico di diritto). Seppur la normativa italiana riguardante il pubblico impiego non preveda in conseguenza di detta violazione la possibilità di stabilizzare i lavoratori interessati, tuttavia la previsione di una sola tutela risarcitoria non deve ritenersi contraria al contenuto della direttiva n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Tribunale sez. lav. - Venezia, 12/07/2017, n. 336