La sentenza del TAR Lazio n. 01180/2020 riguarda la corretta composizione del Consiglio di classe nelle scuole italiane, in particolare in relazione all'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha stabilito che un Consiglio di classe che adotta provvedimenti disciplinari senza la partecipazione dei rappresentanti dei genitori è da considerarsi illegittimo. La presenza dei genitori è ritenuta essenziale per garantire la legittimità delle decisioni disciplinari prese nei confronti degli studenti. Pertanto, l'assenza di tale componente rende nullo qualsiasi provvedimento disciplinare adottato in quella sede.

Il fatto

Un genitore ha impugnato davanti al TAR Lazio un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del proprio figlio da un Consiglio di classe. Il motivo centrale del ricorso era l’assenza dei rappresentanti dei genitori durante la seduta in cui il Consiglio aveva deciso la sanzione.

Il ricorrente sosteneva che la composizione dell’organo collegiale fosse irregolare, rendendo illegittimo il provvedimento disciplinare. La scuola, invece, sosteneva la regolarità della procedura.

La normativa

La sentenza richiama in particolare:

  • D.P.R. n. 249/1998Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

  • D.P.R. n. 235/2007Modifiche al precedente regolamento;

  • Art. 5 dello Statuto degli studenti – Stabilisce che i provvedimenti disciplinari devono essere adottati da un Consiglio di classe regolarmente costituito, comprendente anche i rappresentanti dei genitori (e degli studenti nelle scuole secondarie superiori).

Il TAR sottolinea che la funzione disciplinare è una funzione collegiale che non può essere esercitata da un organo solo parzialmente costituito.

Le conclusioni

Il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento disciplinare, stabilendo che:

  • Il Consiglio di classe deve comprendere tutte le sue componenti (docenti, genitori e, se previsto, studenti) anche in sede di decisione disciplinare;

  • L’assenza dei rappresentanti dei genitori comporta un vizio insanabile di legittimità dell’atto deliberato;

  • La partecipazione dei genitori non è una mera formalità, ma garanzia sostanziale di partecipazione democratica e di tutela dei diritti dello studente.

In sintesi

  • Il Consiglio di classe deve essere regolarmente composto, secondo quanto previsto dal Regolamento dello studente (DPR n. 249/1998 e successive modifiche).

  • La funzione disciplinare non può essere svolta da un organo incompleto, pena la violazione del principio di legalità.

  • L’assenza dei genitori compromette anche il diritto alla partecipazione democratica nella gestione della scuola.