Un infortunio, relativamente grave, ha comportato il ricovero ospedaliero,di uno studente della nostra scuola. Nei giorni successivi, la famiglia ha prodotto alla segreteria unicamente il certificato INAIL. La segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia all'Ente. Dopo più di un mese la famiglia ci ha consegnato anche la restante documentazione medica. La segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all'Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell'Assicuratore è corretta? In questo caso, qual è la responsabilità della scuola? Chi dovrà provvedere alla liquidazione del danno?
I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall'Art. 1913del Codice Civile. «L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore […]entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza».
Resta quindi inteso che il periodo potrà essere esteso esclusivamente qualora l'assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure nel caso in cui le parti abbiamo stabilito termini diversi.
La norma consente all'Assicuratore di intervenire, sia al fine di constatare le circostanze del sinistro ed evitare che le stesse possano essere alterate, sia al fine di evitare un aggravamento del rischio ovvero di favorirne l'attenuazione.
Mancata denuncia per dolo o colpa
Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se,invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha in qualche modo danneggiato l’attività istruttoria dell’Assicuratore.Se il ritardo ha causato un ritardo nell'accertamento dei fatti, imponendo all'Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.
Le ordinanze della Cassazione
L’Assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione.Non sempre, infatti,il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Il caso in questione potrebbe essere un esempio valido. A fronte della certificazione medica ufficiale prodotta dalla struttura sanitaria, l’Assicuratore potrà comunque svolgere regolarmente le sue verifiche, senza subire danni dalla ritardata denuncia.
In questo senso s'è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210e la seconda, più recente,del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita del diritto all'indennizzo.
La responsabilità della scuola
Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Come dimostrano le due sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, il rischio del contenzioso tra l'Amministrazione, l'assicurato e l'Assicuratore, il cui risultato potrebbe non essere né rapido né scontato.
Sarebbe quindi opportuno che la scuola stilasse un preciso protocollo operativo che preveda come operare nei casi in cui l'assicurato produca una documentazione tardiva o insufficiente.
Resta in teso che, nei casi di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l'eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale per far fronte all'eventuale richiesta di risarcimento.
di Vincenzo Casella su Dirigere la scuola n. 11