Sono un'insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. La situazione tuttavia non migliorava, al contrario una notte, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica a causa del dolore lancinante. L'esito radiografico e della risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un'ernia protrusa. La Dirigente informata dell'accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia poiché dev'essere inoltrata entro 48 ore dall'accaduto. Quanto afferma corrisponde al vero?

Prima di provare a formulare una risposta è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.

Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali, quindi anche i dipendenti della scuola, sono tutelati dall' INAIL tramite la "gestione per conto dello Stato".
Il dipendente della scuola può anche integrare l'assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all'assicurazione integrativa qualora l'Istituto abbia stabilito di sottoscriverne una. Nulla osta inoltre che il dipendente possa anche sottoscrivere un assicurazione per infortunio o malattia personale oppure attraverso un'associazione sindacale o di categoria. L'assicurazione INAIL nella scuola
Nel caso di infortunio sul lavoro, l'INAIL impone al lavoratore di dare immediata notizia al datore di lavoro, anche per i casi di lieve entità. Contestualmente il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato l'Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro ai sensi dell’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, T.U. La denuncia di infortunio va presentata all'INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate la data in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data di consegna del certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti. Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico. La mancata comunicazione del dipendente invece potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso, inoltrata al datore di lavoro.
 
Le assicurazioni private
Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni) tuttavia i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni ma l'infrazione nei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.
 
Il nesso causale
Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dal nesso causale. Per nesso causale s'intende la relazione tra la causa del danno e il suo effetto. L'assicurato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, dovrà quindi provare, in modo certo e inequivocabile che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione. In assenza di un preciso e dimostrabile nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro. in caso di infortunio, le Assicurazioni identificano nel Certificato medico la relazione tra quanto accaduto durante l’attività e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi ovvero che il danno potrebbe derivare da un evento successivo. In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione dell'infortunato e del medico che redige il certificato.