Tra le fonti di obbligazione, il contrat­to occupa una posizione di importanza primaria, sia per la frequenza con la quale esso ricorre nella vita sociale, sia per la ricchezza della sua disciplina legislativa.

Secondo la definizione dell’art. 1321 del codice civile, il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rappor­to giuridico patrimoniale.

Nella maggior parte dei casi i contratti sono rivolti a costituire (cioè a far sorgere) un rappor­to che prima non esisteva, come la vendita, la locazio­ne, la donazione, il mutuo, il mandato, ecc.: questi contratti si dicono costitutivi.

Altre volte i contratti sono rivolti a modificare un rapporto giuridico già esistente (ad es., la cessione di credito) ed altre volte ancora ad estin­guere un rapporto (ad es., la compensazione volontaria): si hanno, così, contratti modificativi e contratti estintivi.

Il Codice civile detta norme particolari sui cosiddetti contratti per adesione. Si tratta di con­tratti predisposti da uno dei contraenti, secondo uno schema fìsso, che si indica col nome di « condizioni generali di contratto » (ad es., condizioni generali di ven­dita, praticate da imprese industriali e commerciali) op­pure di contratti conclusi mediante moduli o formulari, ossia fogli stampati o dattiloscritti, predisposti anch'essi per disciplinare in modo uniforme determinati rap­porti contrattuali (contratti di fornitura di gas, di ener­gia elettrica, contratti di assicurazione, contratti di locazione di immobili).

Questi contratti, che rispondono all’esi­genza di rendere più sbrigativa la conclusione degli af­fari, vengono chiamati contratti « per adesione », appun­to perchè l’altro contraente non può discuterne le sin­gole clausole: o le respinge, o vi aderisce, accettandole così come sono.

Si comprende come il legislatore si sia preoccupato di tutelare gli interessi di coloro che aderi­scono ai contratti predisposti, talvolta senza averne ap­prezzato sufficientemente le clausole, nelle quali pos­sono essere celate delle insidie.

Pertanto, la legge, da un lato, ricono­sce efficacia, in linea generale, alle clausole dei contratti predisposti, alla sola condizione che l’altro contraente sia stato posto in grado di conoscerle prima della conclusione del contratto (e, quindi, anche se egli, per ne­gligenza, non le abbia lette); ma, d’altro lato, dispone che certe clausole, tassativamente indicate, che stabili­scono un trattamento di speciale favore a colui che le ha predisposte, a danno dell’altro contraente (limita­zioni di responsabilità o facoltà di recesso per il primo, decadenza o restrizioni alle normali facoltà del secondo) o patti di singolare gravità (proroga tacita, clausola compromissoria, deroga alla competenza) non hanno ef­fetto se questi non le ha specificatamente approvate per iscritto (art. 1341 e art. 1342, cpv.).

L’art. 1342 c.c. stabilisce inoltre che, nei contratti conclusi mediante moduli o formulari, le clau­sole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del for­mulario, qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.