La normativa di riferimento

Gli articoli 2946 e 2948 del codice civile prevedono due tipologie di prescrizione: la prescrizione quinquennale degli assegni e la prescrizione decennale del diritto.

Le circolari del MEF n. 27 del 05/10/2’17 e quella del 15/05/2024 hanno fornito delle precisazioni in merito all’applicabilità della prescrizione quinquennale degli assegni relativamente alle pratiche di ricostruzioni della carriera.

La deliberazione della Corte dei Conti – sezione centrale del controllo di legittimità – n. 4 del 25/07/2019, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2232 del 30/01/2020 e la circolare del MEF n. 28 del 02/12/2021 trattano, invece, della prescrizione decennale del diritto in merito alla valutazione dei servizi ai fini della carriera

Art. 2946Articolo 2946 del Codice Civile

Prescrizione ordinaria

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Art. 2948Articolo 2948 del Codice Civile

Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1-bis) il capitale nominale dei ((titoli di Stato)) emessi al portatore;

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

Che cos’è, quando e come si applica la prescrizione quinquennale degli assegni

La prescrizione quinquennale degli assegni è la perdita di una parte dei benefici economici derivanti, nel caso in esame, dalla valutazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo

La prescrizione quinquennale degli assegni derivanti dal riconoscimento dei servizi non di ruolo si applica nei seguenti casi:

1)quando il personale interessato presenta la domanda di riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo oltre 5 anni dalla data da cui acquisisce il diritto (il diritto si acquisisce dopo aver ottenuto la conferma in ruolo);

2) quando la scuola dopo aver ricevuto la domanda presentata dal personale interessato emette il decreto di riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo oltre 5 anni dalla data della domanda stessa- in questi casi la prescrizione si applica anche se il personale interessato avesse presentato la domanda nel termine dei 5 anni.

3) quando la scuola, sebbene non sia richiesta una domanda da parte del personale interessato (ad esempio nei casi di riallineamento della carriera per il recupero dei servizi non di ruolo riconosciuti ai soli fini economici) emettesse il decreto oltre 5 anni dal momento in cui la carriera viene modificata per effetto del predetto recupero delle anzianità utili ai soli fini economici.

Quando si applica la prescrizione quinquennale degli assegni l’interessato perde i benefici economici per la parte che va oltre i 5 anni, andando a ritroso, o dalla data della richiesta dell’interessato stesso o dalla data di emissione del decreto da parte della scuola.

Per maggior chiarezza riportiamo un esempio di prescrizione quinquennale degli assegni nei casi di tardiva presentazione della domanda di riconoscimento dei servizi non di ruolo da parte del personale:

Periodo di prova superata alla data del 01.09.2014

Domanda di riconoscimento dei servizi presentata il 01.02.2025

Assegni prescritti dal 01.09.2014 al 31/01/2020 – i benefici del riconoscimento decorrono dal 01.02.2020

Il SIDI non gestisce la prescrizione ma si può utilizzare il decreto elaborato dal SIDI aggiungendo manualmente una frase tipo la seguente:

“I maggiori assegni derivanti dal presente decreto sono prescritti dal 01/09/2014 al 31/01/2020, pertanto per tale periodo il presente decreto è utile ai soli fini giuridici.

Dal 01/02/2020, per termine della prescrizione il presente decreto è utile ai fini giuridici ed economici”

Per evitare la prescrizione quinquennale degli assegni nei casi di tardiva emissione del decreto da parte della scuola, prima della scadenza dei 5 anni utili per ottenere tutti i benefici l’interessato deve produrre un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 del codice civile.

Dispositivo dell'art. 2943 Codice Civile

La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione163638conservativo670esecutivo474491È pure interrotta dalla domandaL'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromessoclausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Si riporta un modello di atto interruttivo della prescrizione

Raccomandata A.R.

Al Dirigente scolastico______________

________________________________

OGGETTO: Atto di interruzione del decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 C.C. e contestuale costituzione in mora.

Il sottoscritto_________________________________________,

residente in _____________________________________________________________________

premesso

Che il sottoscritto è dipendente presso codesta Istituzione scolastica con la qualifica di   ______________________________,

Che ha presentato istanza di riconoscimento dei servizi pre – ruolo in data______________ e che a tutt’oggi non risulta ancora emesso il corrispondente decreto di valutazione dei servizi e progressione della carriera, ovvero ha diritto al recupero delle anzianità riconosciute ai soli fini economici;

Che, pertanto, ha diritto alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento e quello spettante a seguito del riconoscimento dei servizi ovvero del recupero delle anzianità riconosciute ai soli fini economici;

CHIEDE

Che venga emesso il provvedimento di determinazione dell’esatto trattamento economico spettante per poi conseguire la corrispondente retribuzione.

La presente vale anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione ex art. 2943 c.c.

lì,

Che cos’è la prescrizione decennale del diritto nella ricostruzione della carriera

La prescrizione decennale del diritto si applica quando l’interessato non fa valere lo stesso entro 10 anni dal momento in cui viene acquisito: il tal caso il diritto decade.

L’Amministrazione per anni ha applicato la prescrizione decennale del diritto nei casi in cui il personale aveva presentato la domanda di riconoscimento dei servizi prestati prima della nomina in ruolo oltre 10 anni dal momento in cui aveva acquisito il diritto.

In merito alla questione legata alla prescrizione decennale del diritto sono intervenute la Corte dei Conti con la deliberazione n. 4 del 26/07/2019 e la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2232 del 30/01/2020 ed hanno dichiarato l’imprescrittibilità del diritto alla valutazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo, ferma restando la prescrizione quinquennale degli assegni.

Alla luce delle predette decisioni il MEF con la circolare n. 28 del 02//12/2021 ha invitato le Ragionerie territoriali dello Stato ad ammettere al visto i decreti di ricostruzione della carriera anche se sono conseguenti a domande presentate oltre 10 anni dal momento in cui il diritto è stato maturato, ovviamente ferma restando la prescrizione quinquennale degli assegni.

Tanto premesso di può, quindi, concludere che la prescrizione decennale del diritto alla valutazione dei servizi prestati prima della nomina in ruolo non è più applicabile, per cui le domande da parte del personale interessato possono essere presentate anche oltre 10 anni dalla data di maturazione del diritto, tenendo presente, però, che viene applicata la prescrizione quinquennale degli assegni per cui il dipendente perde una parte interessante dei benefici economici.

La prescrizione nei casi di ricorso.

La prescrizione quinquennale degli assegni si applica anche nei casi in cui il personale presenti un ricorso per ottenere particolari benefici (ad esempio il diritto alla progressione della carriera anche durante i periodi di servizio con contratto a tempo determinato).

In questi casi la prescrizione quinquennale si applica andando a ritroso di 5 anni dalla data del deposito del ricorso.