TAR Veneto, sez. IV, sent., 14 marzo 2025, n. 353
La sentenza n. 353/2025 del TAR Veneto, Sezione IV, del 14 marzo 2025, ha affrontato una vicenda di bullismo scolastico, stabilendo principi rilevanti in materia di sanzioni disciplinari e diritti degli studenti.
Contesto della vicenda
Uno studente di terza media è stato coinvolto in un episodio di violenza nei confronti di un compagno con disabilità, che ha richiesto cure mediche. L'alunno aveva precedenti disciplinari ed era già stato segnalato allo sportello anti-bullismo dell'istituto. A seguito dell'episodio, la scuola ha adottato tre provvedimenti disciplinari:
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Sospensione per 15 giorni;
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Esclusione dalla gita scolastica;
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Revoca dell'autorizzazione all'uscita autonoma da scuola.
Lo studente ha impugnato tali misure davanti al TAR Veneto.
Decisione del TAR
Il TAR ha ritenuto legittime la sospensione e l'esclusione dalla gita scolastica, sottolineando che quest'ultima non costituisce un diritto dello studente, ma un'attività facoltativa riservata a chi rispetta le regole dell'istituto. Tuttavia, ha annullato la revoca dell'uscita autonoma, considerandola una misura non prevista tra le sanzioni disciplinari e lesiva dei diritti personali e familiari dello studente.
Principi stabiliti
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Gita scolastica come attività facoltativa: La partecipazione può essere limitata per motivi disciplinari, se previsto dal regolamento d'istituto.
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Sanzioni disciplinari: Devono essere previste dal regolamento scolastico; misure non contemplate, come la revoca dell'uscita autonoma, non sono legittime.
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Tutela dei diritti personali: Le sanzioni non devono ledere diritti fondamentali dello studente e della famiglia, a meno che non siano giustificate e previste dalle norme interne.
Questa sentenza evidenzia l'importanza di un equilibrio tra l'esigenza educativa e disciplinare della scuola e la tutela dei diritti degli studenti.