L'assetto normativo e procedurale dei viaggi d'istruzione rispecchia la valenza educativa della loro organizzazione, tuttavia sotto il profilo delle responsabilità proprio in questi ultimi tempi l’argomento è al centro di una serie di polemiche e di iniziative tendenti alla loro eliminazione per l'eccessivo peso che hanno assunto rispetto agli oneri che gravano sugli insegnanti. Tutto questo a causa di una evoluzione giurisprudenziale particolarmente rigorosa in tema di responsabilità per danni e di culpa in vigilando.

Tale responsabilità infatti ricade, come è noto, e con il peso enorme che avremo modo di misurare con la lettura delle decisioni di seguito riportate, quasi esclusivamente sugli insegnanti e sulla stessa Amministrazione scolastica, mentre è quasi nullo nei confronti degli studenti e delle famiglie, anche se in determinate fattispecie è possibile una valutazione in percentuale dell’apporto causale del comportamento imprudente dello stesso studente vittima del danno ( si veda Cassazione Sez III n. 1769/2012 e Corte d’Appello di Trieste n 21/2015)

E’ da ricordare infatti che, a partire dalla nota sentenza a Sezioni Unite n. 9346 del 2002 (Cass, Sez III n.2413/2014 in Osservatorio) la Corte di Cassazione ha stabilito che la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048, comma 2, cod. civ. trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell'allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l'allievo abbia causato a se stesso tale previsione non trova applicazione, perché in quest’ultima ipotesi non può ritenersi esistente un fatto illecito obiettivamente antigiuridico.

Quel che rileva invece in caso di autolesioni è comunque una responsabilità degli insegnanti e della scuola che si colloca però in un settore diverso: quello della responsabilità contrattuale.

Questo perché al momento dell’iscrizione dello studente e della sua ammissione a scuola si instaura tra le parti (istituto scolastico e studente/famiglia) un vero e proprio vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall'art. 1218 cod. civ., sicché l’attore (studente/famiglia) deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte (docente/istituzione scolastica) grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante .

Differentemente, nel caso di danni causati a terzi, si applicano le regole dell’art. 2048 c.c. per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale.

Questi principi, aventi di per sé ricadute molto pesanti e dalle molteplici sfaccettature già quando si parla di vigilanza a scuola, cioè all’interno del perimetro della sede scolastica, si possono trasformare in un vero e proprio boomerang quando si passa ad un contesto molto più ampio quale è appunto quello di una gita, con l’ulteriore aggravante sotto il profilo temporale di una giornata “scolastica” lunga ventiquattro ore.

Si tratta in sostanza di un notevole esercizio di buona volontà da parte dei docenti solo se si pensi, a titolo esemplificativo, ad un soggiorno presso una struttura alberghiera, durante il quale secondo la più recente giurisprudenza da una parte gli insegnanti devono comunque limitare l’entità e le stesse modalità della vigilanza, affinché tali modalità non violino oltre il necessario la sfera di intimità ed un’attività di ispezione continua e prolungata è in radice esclusa, oltre che impossibile, mentre dall’altra devono mettere in atto in modo preventivo la massima diligenza anche sulla scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro concreta fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni. La scuola per evitare responsabilità deve quindi poter dimostrare (Cass ,Sez III n.1769 /2012)