La dichiarazione sostitutiva di certificazioni ha una funzione non certificatoria, ma solo

di allegazione infraprocedimentale di affermazioni circa fatti o stati di cui si domanda la dimostrazione. L'Amministrazione, al di là dei controlli a campione, è tenuta a verificarla ogni qualvolta sorgono fondati dubbi sulla veridicità del dichiarato (art. 71, d.P.R. n. 445 del 2000) e una volta che sia comunque, anche aliunde, entrata nella certezza della non veridicità, ha il dovere di trame senz'altro le conseguenze. L'autocertificazione, infatti, non costruisce certezze pubbliche, ma solo attenua e precariamente all'interno del singolo procedimento l'onere delle dimostrazioni che il privato sarebbe tenuto ad offrire tramite documenti pubblici. In ragione di questa stretta finalità semplificatoria, il suo contenuto resta sempre necessariamente esposto alla prova contraria. In questo quadro, il patrimonio conoscitivo dell'Amministrazione, anche altrove formato, non soffre restrizioni o preclusioni nell'utilizzazione per effetto dell'autono­mia dei procedimenti amministrativi; la sua utilizzazione anche in procedimenti diversi è resa, anzi, doverosa dal principio generale di buona amministrazione.

Consiglio di Stato Sez. VI - n.2781 -— 11 maggio 2011