In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui al L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605 lett. c), (Legge Finanziaria del 2007) e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto di modificare dette graduatorie ad esaurimento mediante l'attribuzione (previo spostamento da altra graduatoria) di punteggi aggiuntivi maturati da alcuni docenti ed agli stessi già riconosciuti in altre analoghe graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione del divieto previsto da apposito decreto ministeriale (D.M. 8 aprile 2009, n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa adoggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cassazione civile SS.UU. 10 novembre 2010 n. 22805)

Sempre la Cassazione ha ricordato come "In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie adesaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (D.M. 8 aprile 2009, n. 42), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione" (Cassazione civile SS.UU. 08 febbraio 2011 n. 3032).

Tali principi appaiono applicabili anche al caso in cui l'aspirante docente asserisca di essere titolare dei requisiti - previsti dalla legge, senza alcun margine di discrezionalità in capo alla p.a. - per ottenere l'iscrizione alle graduatorie ad esaurimento per l'accesso all'insegnamento.

(Tribunale sez. lav. - Velletri, 20/03/2018, n. 452)