In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in medicina e chirurgia, attivata presso una università, nell'elenco delle specializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 275 del 1991, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del diritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto alla borsa di studio in favore di medici iscritti a una scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva, osservando che essa esiste in numerosi Paesi dell'Unione, in quelli anglosassoni con la denominazione Community medicine, specializzazione già menzionata dalla direttiva Cee n. 363 del 1975, in Francia corrispondendo, invece, alla specializzazione in Santé publique et médicine sociale, espressamente prevista dalla direttiva Cee n. 16 del 1993).

Cassazione civile sez. III - 31/05/2018, n. 13760