Con riguardo all'articolo 5, comma 3, dello schema in esame, che disciplina la composizione del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, si suggerisce di precisare l'espressione « un rappresentante qualificato » del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e di definire quali siano i requisiti che devono essere posseduti dal membro scelto dalla scuola stessa. Il comma 4 fa conseguire alla mancata presentazione al Ministero per due anni consecutivi della relazione redatta dal Comitato tecnico-scientifico e di valutazione della scuola la decadenza dal riconoscimento concesso. Pertanto, atteso tale rilevante effetto, si suggerisce di integrare il contenuto della relazione con riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la scuola il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo.
Consiglio di Stato atti norm. - 07/03/2018, n. 565