In tema di assunzioni di personale docente e ATA a tempo determinato, la normativa in materia di assunzioni a termine nella scuola di cui alla L. n. 124 del 1999 ha una connotazione di specialità rispetto alle norme generali di cui al D.Lgs. n. 368 del 1921, con conseguente impossibilità che queste ultime trovino ingresso nella regolamentazione dei contratti a tempo determinato stipulati dalla P.A. sia con i docenti che con il personale ATA, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 124 del 1999. In conformità a quanto statuito precedentemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 26 novembre 2014, il problema dell'abusivo ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico, in contrasto con quanto stabilito dalla clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE si può porre solo con riferimento alle supplenze con il personale docente e con il personale amministrativo per l'intero anno scolastico su posti dell'organico di diritto ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11 della L. n. 124 del 1999.

Tribunale sez. lav. - Cassino, 28/02/2018, n. 827