È entrata in vigore il 19 febbraio 2022 la legge n.11 del 2022 di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. Numerose le modifiche apportate rispetto al testo originario che assorbe i contenuti del Decreto Legge n. 229 del 2021 che contestualmente viene abrogato. Abrogato anche il Decreto Legge n. 2 del 2022 "Disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica".

Lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022. Il regime di autosorveglianza a scuola continua a essere regolato dall'art. 6 del Decreto n. 5 del 2022.

Esibizione Green pass base a scuola

Sempre in ambito scolastico, fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base. Ricordiamo che tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Verifica e controlli

Il rispetto di tali norme è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Nei casi in cui il green pass base non sia stato generato e non sia stata rilasciato  in formato cartaceo o digitale, l'interessato può presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal proprio medico di medicina generale. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi postivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022, il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome, attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale, nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2, correlate di analisi e di refertazione.

Obbligo vaccinale

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

Prestazione lavorativa dei soggetti fragili

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per lavoratori fragili si intendono

  • quelli indicati dall'art. 26 comma 2 del decreto legge cura italia (DL 18/20) ossia coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104

  • quelli indicati dal decreto del ministro del lavoro del 4 febbraio 2022 che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

Alla luce delle modifiche introdotte nella legge di conversione, non è chiaro se le due disposizioni coesistano oppure se le categorie indicate dal decreto cura Italia si applichino fino al 25 febbraio data di entrata in vigore del Decreto del ministero del lavoro.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce di tali benefici è autorizzata la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.  Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.

Congedi parentali

Prorogate fino al 31 marzo le norme previste dall’art. 9 del DL 146/21 sul congedo parentale straordinario per il genitore di figlio/a convivente minore di 14 anni in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, per quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione dell’ASL territoriale oppure per aver contratto infezione da Covid-19.

Ricordiamo che

  • il beneficio è esteso, alle stesse condizioni ma a prescindere dall’età anagrafica, ai genitori di figli/e con disabilità grave qualora sia soggetto a chiusura il centro diurno a carattere assistenziale frequentato.

  • nei periodi di astensione è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione

  • per i figli tra i 14 ai 16 anni l’accesso al congedo rimane, ma senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa fatti salvi, invece, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto.

Per garantire la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che usufruisce dl questi benefici sono stati stanziati per il 2022 7,6 milioni di euro.

Proroghe di disposizioni normative

Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative alle seguenti disposizioni:

  • Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni.

  • Il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

  • La sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. 34/20.

  • Riguardo ai concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti:

    • l'utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove

    • l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali

    • l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

  • In tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie:
    • è obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell’infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

    • sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche dove sono presenti bambini, alunni e studenti esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3;

    • è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

    • è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

  • I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare alle norme sulle attività scolastiche in presenza, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.