La vicenda sul quale è intervenuto il Tar Lombardia riguarda la sospensione lavorativa di una psicologa dichiaratamente nox, anche per le prestazioni senza possibilità di contatto diretto con i propri pazienti.

Con il provvedimento in esame, dunque, il Collegio ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 4, decreto-legge n. 44/2021 nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, «l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie»: nello specifico, «la sollevazione della questione di legittimità costituzionale impone al Collegio di garantire alla ricorrente l'effettività della tutela - la quale verrebbe altrimenti compromessa dalla necessaria sospensione del processo e dall'impossibilità di definire il merito del ricorso in tempi ragionevoli - mediante l'esame della domanda cautelare».

Pertanto, il TAR ritiene di dover valutare la fondatezza della domanda, al fine di garantire l'effettiva possibilità di una tutela cautelare. A riguardo, il Collegio ha sottolineato che «la rilevanza e la non manifesta infondatezza degli enunciati profili di illegittimità costituzionale sono idonei ad integrare il requisito del fumus boni iuris» e del periculum in mora, atteso che «la preclusione assoluta dell'esercizio della professione, imposta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, integra un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile all'avviamento dell'attività professionale intrapresa, consistente nella perdita della clientela e delle relazioni professionali nonché nell'impossibilità di rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, almeno sino al 15 giugno 2022 e, in caso di ulteriori eventuali proroghe della situazione di emergenza, per un tempo potenzialmente indeterminato».

Per questi motivi, il TAR accoglie la domanda cautelare, «limitatamente alla mancata previsione della possibilità di svolgere l'attività professionale con modalità tali da non implicare contatti interpersonali o comunque il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2».