Commento a Sentenza del Tribunale di Modena n. 443 dell’ 11/01/2021

di Luciana Petrucci Ciaschini in Amministrare la scuola n.1/2023

Il Tribunale di Modena con sentenza n. 443 del 11/01/2021 è intervenuto in un caso di richie­sta da parte dell’Amministrazione di somme indebitamente percepi­te da una dipendente assente per gravi patologie: il ricorso, pre­sentato dalla dipendente, è stato parzialmente accolto precisando che può essere richiesta la restitu­zione delle somme effettivamente percepite e non dell’importo lor­do di tali somme.
L’art. 23 comma 8 bis del CCNL del 04/08/1995 e succes­sivamente l’art. 49 del CCNL 25/06/1999 avevano previsto per il personale della scuola lo scor­poro delle assenze per gravi pa­tologie dal conteggio per il mas­simo comporto delle assenze per malattia.
Successivamente è stato preci­sato che anche nel caso di assenza per malattia per gravi patologie che richiedano terapie invali­danti che rendono impossibile lo svolgimento di attività lavorative il personale ha diritto all’intero trattamento economico e non sono cumulabili con le restanti malattie (cfr art. 17 comma 9 del CCNL 24/07/2003 e art. 17 com­ma del CCNL 29/11/2007).
Alla luce della normativa so­pra citata il MIUR ha presentato ricorso perché venisse accolta la richiesta di restituzione di som­me percepite da una dipendente usufruendo dei benefici previsti dalla normativa che riconosce il diritto ad avere il trattamento economico per intero nei casi di assenza per malattia per gravi pa­tologie.
La dipendente era affetta da una grave patologia ma non ave­va la necessità di sottoporsi a te­rapie invalidanti e per lungo pe­riodo aveva, invece, usufruito de benefici economici derivanti da tale situazione senza averne di­ritto per mancanza di entrambi i requisiti previsti dalla normativa (grave patologia e necessità di te­rapie invalidanti che impedisco­no l’attività lavorativa).
L’amministrazione verificata la reale situazione richiedeva alla dipendente la restituzione delle somme indebitamente percepite in quanto corrisposte sulla base di un erroneo presupposto.

Il Tribunale esaminata la si­tuazione ritiene che la dipenden­te debba restituire le somme in­debitamente percepite, sebbene percepite in buona fede (art. 2033 del codice civile) in quanto detta norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, esclusivamente la re­stituzione dei frutti e degli inte­ressi: le somme da restituire sono solo le somme effettivamente percepite.
Il datore di lavoro, infatti, corrisponde al lavoratore la re­tribuzione al netto delle ritenute fiscali e quando corrisponde un trattamento economico superio­re a quello spettante opera delle maggiori ritenute fiscali, di con­seguenza, salvo i rapporti con il fisco, può richiedere solo la resti­tuzione di quanto effettivamente corrisposto.
Resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’im­porto lordo in quanto non en­trato nella sfera patrimoniale del dipendente.
L’amministrazione scolasti­ca ha la possibilità di richiedere all’amministrazione finanziaria ed all’ente previdenziale il recu­pero degli esborsi operati come maggiori ritenute fiscali e mag­giori ritenute previdenziali soste­nuti.
In conclusione dovrà essere richiesta alla dipendente la dif­ferenza tra quanto corrisposto e quanto spettante per il periodo in cui la stessa non aveva titolo ad usufruire dei benefici spettanti in applicazione delle norme con­trattuali in merito alle gravi pato­logie, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.