Commento a Sentenza del Tribunale di Modena n. 443 dell’ 11/01/2021
di Luciana Petrucci Ciaschini in Amministrare la scuola n.1/2023
Il Tribunale di Modena con sentenza n. 443 del 11/01/2021 è intervenuto in un caso di richiesta da parte dell’Amministrazione di somme indebitamente percepite da una dipendente assente per gravi patologie: il ricorso, presentato dalla dipendente, è stato parzialmente accolto precisando che può essere richiesta la restituzione delle somme effettivamente percepite e non dell’importo lordo di tali somme.
L’art. 23 comma 8 bis del CCNL del 04/08/1995 e successivamente l’art. 49 del CCNL 25/06/1999 avevano previsto per il personale della scuola lo scorporo delle assenze per gravi patologie dal conteggio per il massimo comporto delle assenze per malattia.
Successivamente è stato precisato che anche nel caso di assenza per malattia per gravi patologie che richiedano terapie invalidanti che rendono impossibile lo svolgimento di attività lavorative il personale ha diritto all’intero trattamento economico e non sono cumulabili con le restanti malattie (cfr art. 17 comma 9 del CCNL 24/07/2003 e art. 17 comma del CCNL 29/11/2007).
Alla luce della normativa sopra citata il MIUR ha presentato ricorso perché venisse accolta la richiesta di restituzione di somme percepite da una dipendente usufruendo dei benefici previsti dalla normativa che riconosce il diritto ad avere il trattamento economico per intero nei casi di assenza per malattia per gravi patologie.
La dipendente era affetta da una grave patologia ma non aveva la necessità di sottoporsi a terapie invalidanti e per lungo periodo aveva, invece, usufruito de benefici economici derivanti da tale situazione senza averne diritto per mancanza di entrambi i requisiti previsti dalla normativa (grave patologia e necessità di terapie invalidanti che impediscono l’attività lavorativa).
L’amministrazione verificata la reale situazione richiedeva alla dipendente la restituzione delle somme indebitamente percepite in quanto corrisposte sulla base di un erroneo presupposto.
Il Tribunale esaminata la situazione ritiene che la dipendente debba restituire le somme indebitamente percepite, sebbene percepite in buona fede (art. 2033 del codice civile) in quanto detta norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, esclusivamente la restituzione dei frutti e degli interessi: le somme da restituire sono solo le somme effettivamente percepite.
Il datore di lavoro, infatti, corrisponde al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e quando corrisponde un trattamento economico superiore a quello spettante opera delle maggiori ritenute fiscali, di conseguenza, salvo i rapporti con il fisco, può richiedere solo la restituzione di quanto effettivamente corrisposto.
Resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’importo lordo in quanto non entrato nella sfera patrimoniale del dipendente.
L’amministrazione scolastica ha la possibilità di richiedere all’amministrazione finanziaria ed all’ente previdenziale il recupero degli esborsi operati come maggiori ritenute fiscali e maggiori ritenute previdenziali sostenuti.
In conclusione dovrà essere richiesta alla dipendente la differenza tra quanto corrisposto e quanto spettante per il periodo in cui la stessa non aveva titolo ad usufruire dei benefici spettanti in applicazione delle norme contrattuali in merito alle gravi patologie, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.