In che modo il dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 26, comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019, deve assicurare la propria presenza in servizio?

Dal combinato disposto degli articoli 26 comma 4, lett. d) del CCNL Area Istruzione e ricerca dell’8.07.2019 e dell’art. 15 del CCNL per il personale dirigente dell’Area V dell’11.04.2006, il dirigente, in relazione alla complessiva responsabilità per i risultati, organizza autonomamente i tempi ed i modi della propria attività, correlandola in modo flessibile alle esigenze della Istituzione cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidatogli. In altri termini, il dirigente, salva l’ipotesi di ferie, permessi o altri istituti che giustifichino l’assenza dello stesso, deve garantire la sua presenza in servizio giornaliera, mentre può definire autonomamente la durata della prestazione giornaliera.

Nel caso in cui venga richiesto un giorno di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni nella giornata di venerdì e una successiva richiesta con altro certificato per la giornata di lunedì si conteggiano il sabato e la domenica?

L’art. 12 del CCNL 29.11.2007 al comma 6 prevede che “i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5 [congedo parentale o congedo per malattia figlio], nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”Ai sensi della norma sopra richiamata, pertanto, rientrano nel per malattia del bambino anche le giornate di sabato e domenica ricomprese nel periodo richiesto ovvero quelle ricadenti tra due periodi di congedo non intervallati dalla ripresa dell’attività lavorativa. Con riferimento al caso prospettato, appare utile segnalare il messaggio INPS 25 ottobre 2006, n. 28379, il quale prevede che nell’ipotesi in cui “si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi ed i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo ed immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale”.

Un docente sposatosi il 13/08/2021, durante un contratto a tempo determinato presso un istituto, con durata fino al 31/08/2021, può fruire dei 15 giorni di congedo matrimoniale in un altro istituto dove è stato immesso in ruolo dal 01/09/2021?

Il CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ha mantenuto la disciplina dell’art. 19 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, rubricato “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”.Tale articolo, al comma 12, prevede che il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.Pertanto, nel caso prospettato, il docente dovrà necessariamente usufruire del congedo matrimoniale all’interno del contratto a tempo determinato poiché l’evento matrimonio è avvenuto all’interno di un periodo in cui il docente non solo aveva un rapporto di lavoro con la scuola ma anche la possibilità di fruire dei 15 gg consecutivi all’interno dello stesso, avendo questo scadenza il 31/08/2021 ed essendo l’evento matrimonio avvenuto il 13/08/2021.

Qual è la durata del contratto collettivo integrativo di istituto?

L’art. 7, comma 3, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19/4/2018 prevede espressamente che: “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.” Il successivo comma 10 precisa inoltre che “I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.”Da quanto sopra esposto consegue la cadenza triennale del contratto integrativo, il quale deve contenere tutte le sezioni normative e la ripartizione del fondo relativo alla prima annualità. Le successive annualità, come su riportato, possono essere negoziate di anno in anno al fine di stabilire i criteri di riparto dei relativi fondi. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 2, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 quante assemblee possono essere tenute per ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti)?

L’art. 4 del CCNQ del 4.12.2007 è stato integrato dall’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 che al comma 2 recita: “In ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese”. Si chiarisce inoltre che, essendo il limite delle due assemblee mensili finalizzato a contenere il disservizio che l’assemblea reca all’utenza sotto il profilo della continuità didattica, lo stesso interviene indipendentemente dal luogo ove l’assemblea si svolge (istituzione scolastica o ambito territoriale).

Come si computano i tempi di percorrenza per la partecipazione all’assemblea sindacale territoriale da parte di un dipendente della scuola? Devono essere aggiunti alla durata del monte ore annuale previsto per l’assemblea territoriale?

Il diritto di assemblea è regolato, in via generale, per il lavoro pubblico, dal CCNQ sui permessi e sulle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, art. 4.Tale articolo, oltre a prevedere il diritto per tutti i pubblici dipendenti di partecipare alle assemblee sindacali per 10 ore annue pro capite, sancisce altresì il dovere di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto o area.Questa norma è stata declinata, per il comparto scuola, nell’art. 23 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, il quale espressamente dispone al comma 6 che “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1.”Ne consegue che nella durata complessiva delle assemblee territoriali deve tenersi conto anche dei tempi di percorrenza.

Per godere del diritto all’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 9 dell’art. 17 del CCNL Scuola del 29.11.2007, cosa dovrà essere indicato nella certificazione di malattia?

Per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 17, comma 9 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che esclude dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, il lavoratore dovrà produrre una adeguata e chiara certificazione medica rilasciata dai competenti organismi pubblici da cui, appunto, risulti non solo la condizione morbosa del dipendente, ma anche l’ulteriore attestazione che la stessa si configuri come patologia grave che ha richiesto o richiede l’effettuazione di terapie salvavita. Anche le giornate di assenza dovute agli effetti diretti e/o collaterali provocati dalle citate terapie, dovranno anch’essi essere certificati secondo la normativa vigente.In ogni caso, l’individuazione di tali patologie spetta soltanto agli organi sanitari a ciò deputati, nulla potendo obiettare altre istituzioni a ciò non dedicate.