Dato il consistente numero di personale docente immesso in ruolo nell’a.s. 2022-2023, il Ministero ha emanato la nota n. 39972 del Decreto del Ministro dell’Istruzione del 16 agosto 2022, n. 226 che disciplina il percorso di formazione e prova per i docenti neoassunti, per i docenti con proroga del periodo di formazione e prova, per i docenti che hanno mancato il superamento del test finale e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Il percorso formativo della durata di 50 ore è articolato in 4 distinte fasi: incontri propedeutici e di restituzione finale (6 h), laboratori formativi (12 h), peer to peer (12 h) e formazione on line (20 h).

Il DM 226/2022, all’art.5, comma 3, testualmente recita: “Il Dirigente scolastico e il docente in periodo di prova, sulla base del bilancio delle competenze sentito il docente tutor e tenuto conto dei bisogni dell’istituzione scolastica, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative di cui all’articolo 6 e la partecipazione ad attività formative attivate dall’istituzione scolastica o da reti di scuole”. Si conferma ancora una volta, quindi, il ruolo significativo e l’impegno attivo del Dirigente scolastico nel proporre le attività formative ai docenti in periodo di formazione e prova, con particolare riferimento alla stipula del Patto formativo di sviluppo professionale, punto di incontro e snodo fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di istituto, nonché nell’osservazione e nella visita alle classi in cui i docenti neoassunti prestano servizio.

Ad ogni docente, inoltre, in periodo di formazione e prova è affiancato un tutor (possibilmente della stessa area disciplinare o tipologia di cattedra di riferimento), individuato dal Dirigente scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio dei docenti e che dovrà seguire il docente nel percorso di formazione fin dal suo inizio. Si confida, pertanto, in un contatto frequente tra Dirigente scolastico e tutor. Al comma 4, dello stesso articolo sopra citato, si legge: “Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente tutor, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l’impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare”.

Alla fine, quindi, ai sensi del D.M. 226/2022, per ogni docente in periodo di formazione e prova il Dirigente scolastico presenta al Comitato di valutazione una relazione, comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere. Nello specifico, il Comitato di valutazione, convocato dal Dirigente scolastico, compie la verifica delle competenze didattiche pratiche del docente in prova, traduzione delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche secondo quanto riportato nel Piano di sviluppo professionale, per l’espressione del parere sul superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio attraverso il colloquio, nell’ambito del quale è svolto il test finale, che consiste, ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto, “nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova”.

Si sottolinea, infine, l’importanza della personalizzazione del percorso formativo, mirato al raggiungimento di quelle competenze non possedute dal docente, al fine di consentire a ciascun docente in periodo di prova di avvalersi pienamente di tutta l’offerta formativa in modo coerente e concretamente impattante sul proprio sviluppo professionale.

Tali attività sono da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle iniziative di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, e rivestono carattere di obbligatorietà.