Si chiede se una docente immessa in ruolo su sostegno infanzia da GAE a. s. 19-20 debba ripetere o meno l'anno di formazione e di prova ai fini della conferma del ruolo.
Ha espletato l'anno di formazione e prova nell' a. s. 19-20 ma a seguire la sentenza del TAR fu negativa sulla legittimazione della immissione.
L a stessa docente è destinataria attualmente di contratto a. t d per l'immissione nel ruolo a. s. 25-26 di cui il decreto n. 73 art 59 c. 4.
Si chiede se debba ripetere l'anno di formazione e di prova.

Risposta

La questione riguarda la necessità di ripetere l'anno di formazione e prova per una docente immessa in ruolo in base al Decreto Sostegni-bis (Decreto-Legge n. 73/2021, art. 59, comma 4), che prevede l'immissione in ruolo con contratto a tempo determinato per il successivo anno scolastico 2025-26. Considerando i dettagli forniti, ecco l'analisi normativa e la risposta.

Riferimenti normativi e analisi

  1. Anno di formazione e prova (art. 59, comma 4, D.L. 73/2021):
    • Le docenti assunte ai sensi dell'art. 59, comma 4, devono svolgere un periodo di prova durante il primo anno di servizio dopo l’immissione in ruolo.
    • L'anno di prova ha lo scopo di valutare le competenze professionali in relazione al nuovo contratto e al ruolo ottenuto.
  2. Anno di prova precedente (a.s. 2019-20):
    • La docente ha svolto l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2019-20.
    • Tuttavia, la sentenza negativa del TAR ha invalidato l’immissione in ruolo originaria, rendendo nulli gli effetti giuridici di tale contratto. Pertanto, non è possibile considerare valido l'anno di prova svolto nel 2019-20 ai fini della conferma del ruolo.
  3. Normativa sull'anno di prova:
    • Il Lgs. 297/1994, art. 437, stabilisce che l'anno di formazione e prova è obbligatorio per la conferma in ruolo.
    • L'anno di prova è necessario anche in caso di nuovo accesso al ruolo su diversa procedura o contratto, a meno che non sia riconosciuto valido un anno di servizio già svolto nello stesso ordine e grado.

Conclusione

Sì, la docente deve ripetere l’anno di formazione e di prova ai fini della conferma del ruolo, per i seguenti motivi:

  • L’anno di prova svolto nell’a.s. 2019-20 non è valido a causa dell’annullamento dell’immissione in ruolo per effetto della sentenza negativa del TAR.
  • L’attuale contratto a tempo determinato per l’immissione in ruolo ex 59, comma 4 richiede esplicitamente lo svolgimento dell’anno di formazione e prova come condizione per la conferma del ruolo.

In caso di ulteriori dubbi o interpretazioni legate a particolari circolari ministeriali o altre normative, è consigliabile consultare l’Ufficio Scolastico Regionale o il Ministero dell’Istruzione.