Il 29 giugno 2023 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale DPR 13 giugno 2023, n. 81 regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. È un regolamento che modifica e integra quello vigente del 2013. Le integrazioni vanno a codificare nuove regole di condotta, provviste della cogenza propria di obblighi la cui violazione, come espressamente stabilisce l’art.16 del codice, integra “comportamenti contrari ai doveri d’ufficio".

Il decreto, aggiorna coerentemente il Codice vigente del 2013, per adeguarlo al nuovo contesto socio-lavorativo e alle esigenze di maggiore tutela dell’ambiente, del principio di non discriminazione nei luoghi di lavoro e a quelle derivanti dall’evoluzione e dalla maggiore diffusione di internet e dei social media.

In allegato il testo coordinato nella sezione Normativa di Giustoscuola.it

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81 

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»

Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2023

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile  2013,  n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Utilizzo delle  tecnologie  informatiche).  -  1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura,  ha facoltà di svolgere  gli  accertamenti  necessari  e  adottare  ogni misura atta a garantire la sicurezza  e  la  protezione  dei  sistemi informatici,  delle  informazioni  e  dei  dati.  Le   modalità   di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee  guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il  Garante  per la protezione dei dati personali.  In  caso  di  uso  di  dispositivi elettronici personali, trova applicazione l'articolo 12, comma  3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali e' consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e  non può in alcun  modo  compromettere  la  sicurezza  o  la  reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di  caselle  di  posta  elettroniche personali e' di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a  circostanze  in cui  il  dipendente,  per  qualsiasi  ragione,  non  possa   accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente e' responsabile  del  contenuto  dei  messaggi  inviati. I dipendenti si  uniformano  alle  modalità  di  firma  dei messaggi   di   posta    elettronica    di    servizio    individuate dall'amministrazione di appartenenza.  Ciascun  messaggio  in  uscita deve consentire l'identificazione  del  dipendente  mittente  e  deve indicare  un  recapito  istituzionale  al  quale   il   medesimo   è reperibile.

Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione  e  dei  social media). - 1. Nell'utilizzo dei propri account  di  social  media,  il dipendente utilizza ogni cautela affinchè le proprie  opinioni  o  i propri giudizi su eventi, cose o persone, non  siano  in  alcun  modo attribuibili   direttamente   alla   pubblica   amministrazione    di appartenenza.

2. In ogni  caso  il  dipendente  e'  tenuto  ad  astenersi  da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere  al  prestigio,  al decoro o all'immagine dell'amministrazione di  appartenenza  o  della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o  indirettamente  il  servizio non  si  svolgono,  di  norma,  attraverso  conversazioni   pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme  digitali  o  social  media.  Sono escluse da tale limitazione le attività o le  comunicazioni  per  le quali l'utilizzo  dei  social  media  risponde  ad  una  esigenza  di carattere istituzionale.

5. Fermi restando i casi di divieto  previsti  dalla  legge,  i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in  difformità  alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.  33,  e alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  documenti,  anche  istruttori,  e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le  parole «opera nella maniera più completa e accurata possibile» sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso,  orientando  il  proprio   comportamento   alla  soddisfazione 2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole: «o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione c) all'articolo 13:

1) al comma 4,  dopo  le  parole  «e  adotta  un  comportamento esemplare» sono inserite le seguenti: «, in  termini  di  integrità, imparzialità, buona fede  e  correttezza,  parità  di  trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. Il  dirigente  cura  la  crescita  professionale  dei collaboratori, favorendo le occasioni  di  formazione  e  promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è 3) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Il dirigente cura, compatibilmente con  le risorse disponibili, il benessere organizzativo  nella  struttura  a  cui  è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali  e  rispettosi tra i collaboratori, nonchè di relazioni, interne  ed  esterne  alla struttura, basate su una leale  collaborazione  e  su  una  reciproca

4) al comma 7, sono aggiunte, infine, le  seguenti  parole:  «, misurando  il  raggiungimento  dei  risultati  ed  il   comportamento organizzativo»;

d) all'articolo 15, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Le attività di cui al comma 5  includono  anche  cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di  passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonchè  di trasferimento  del  personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.»;

e) all'articolo 17, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal  decreto  medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 13 giugno 2023