Il nuovo CCNL siglato il 18 gennaio 2024 sotto il profilo del rapporto che intercorre tra il dirigente scolastico e il direttore SGA, non ha apportato alcuna significativa innovazione. Di conseguenza l'assetto organizzativo è rimasto immutato.
Nelle istituzioni scolastiche, accanto agli organi collegiali, continuano ad essere presenti le due figure monocratiche: del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Ciascuno dei predetti organi ha una propria competenza, cioè una sfera di attribuzioni, fissata dalla legge e dal rispettivo profilo professionale, nell'ambito della quale sono tenuti ad operare per perseguire le finalità istituzionali. La competenza costituisce la misura della potestà di azione che spetta a ciascun organo della scuola e, per esso al funzionario titolare.
Assume rilievo sotto il profilo della competenza entro cui devono agire i due predetti organi l'art.25 del D. L.vo n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) il quale dispone: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
Le competenze amministrativo/contabili del Direttore SGA sono ora declinate nell'art.55 del CCNL 2019/2021 che definisce gli incarichi di elevata qualificazione e più specificatamente nella Tabella A allegata allo stesso CCNL:
- Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
- Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.
- Si coordina con il dirigente scolastico per l’autorizzazione delle ferie al personale ATA;
- Individua il personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, da proporre per l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;
- svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
- E' funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Dalle richiamate disposizioni risulta evidente che se il Dirigente scolastico è chiamato ad assumere la decisiva funzione di sistema destinata a gestire risorse umane, professionali e materiali dell’unità scolastica, nonché a coordinare l’offerta formativa con le istanze territoriali, al suo fianco il Direttore SGA si pone come il principale collaboratore per la creazione delle condizioni organizzative, economiche e giuridiche utili alla realizzazione degli obiettivi dell’autonomia.
Gli organi amministrativi possono agire in un rapporto di equiordinazione, dove nessuno degli organi ha poteri di supremazia o in rapporto di sovraordinazione, in cui vi è la superiorità gerarchica di organo nei confronti di un altro.
Il Dirigente Scolastico e il Direttore sono legati da un rapporto di gerarchica.
Il rapporto di gerarchia, può essere inteso in senso stretto, in cui non si distinguono sfere di competenza dei singoli organi, ma l'attribuzione di competenza spetta al vertice (potere di ordine, sostituzione e controllo); o in senso lato, cioè come poter di direzione, in cui viene fatto uso del principio di competenza (potere di direzione attraverso direttive). Entrambi le forme di gerarchia rappresentano strumenti di coordinamento.
Nella relazione tra gli organi va quindi distinto il potere di direzione e il poter gerarchico. La gerarchia è un modello di relazione organizzativa di tipo classico.
Il potere di direzione si differenzia dal modello gerarchico, per l'intensità del rapporto che lega l'unità sopraordinata a quella subordinata, cioè il legame è più debole. L'organo sovraordinato non impartisce degli ordini, ma pone degli obiettivi che l'organo subordinato deve raggiungere pur godendo di una certa autonomia operativa riguardo alle modalità di esecuzione. Qualora però dovesse discostarsi da tali obiettivi deve motivare tali scelte di difformità indicando gli interessi pubblici la cui tutela lo induce a simili inadempienze.
Il potere di direzione viene esplicitato attraverso le cosiddette direttive di massima. Nel potere di direzione è implicito anche di potere di controllo, che generalmente si concreta nella vigilanza e sostituzione nei casi di omissione di atti dovuti previsti dalla legge.
Il rapporto tra il Dirigente e il Direttore SGA per espressa previsione di legge (art. 25 del D.L.vo n.165/2001) si deve svolgere sulla base di direttive di massima e non di ordini di servizio.
Le direttive di massima sono istruzioni di carattere generale relative al conseguimento di un risultato che il Direttore SGA deve assicurare. Attraverso la direttiva bisogna specificare gli obiettivi che si vogliano perseguire mediante la prefissione di criteri generali. Il carattere della direttiva viene evidentemente meno quando s'impartiscono istruzioni dettagliate e puntuali estese a regolare gli aspetti particolari dell'organizzazione del servizio.
Nel profilo professionale viene detto coerentemente con quanto stabilisce la legge che il Direttore, con autonomia operativa, “sovrintende” ai servizi amministrativi e generali e ne cura l'organizzazione. La sua azione si deve svolgere nell'ambito degli obiettivi assegnati e degli indirizzi impartiti che possono pervenire, di volta in volta, dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d'istituto.
Il Direttore SGA assume in proprio la responsabilità del mancato conseguimento del risultato in relazione agli obiettivi assegnati. In questa attività di realizzazione degli obiettivi il Direttore SGA dispone di autonomia operativa, cioè gli vengono riconosciuti ampi margini di valutazione in ordine alle iniziative da assumere.
Il termine “sovrintendere”, va inteso con il significato di direzione dei servizi amministrativi e generali dell'istituzione scolastica come prescrive l'art.16 4° comma del regolamento di autonomia DPR n.275/99.
Con l'espressione “autonomia operativa” viene evidenziato il maggiore grado di indipendenza e libertà di provvedere che è riconosciuto al Direttore SGA per realizzare gli obiettivi.
Questi margini di autonomia operativa vanno poste in relazione alle funzioni che la legge assegna al Dirigente. A quest'ultimo infatti, è attribuita la gestione unitaria dell'istituzione, la rappresentanza legale, la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Il Dirigente, viene quindi individuato come destinatario della responsabilità amministrativa e, ad esso spetta il diritto-dovere della vigilanza in quanto la legge gli assegna la responsabilità generale della conduzione dell'istituzione scolastica.
L'autonomia riconosciuta al Direttore SGA è di tipo “operativo” e non decisionale, poiché la programmazione dell'attività e l'individuazione degli obiettivi da perseguire rientra nei compiti istituzionali del Consiglio d'istituto e del Dirigente scolastico. Spetta infatti a tali organi assumere le decisioni, mentre al Direttore SGA compete, in via esclusiva, individuare e predisporre gli strumenti operativi necessari per realizzare gli obiettivi.
Caratteristiche delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico
Per quanto attiene alla forma, non solo per prevenire malintesi e possibili frizioni, ma in quanto il dirigente è, a sua volta, oggetto di un controllo di gestione esterno, che si appunta fra l’altro sulle modalità di organizzazione dell’ufficio e sulla possibilità di riscontro documentale delle decisioni assunte, è bene che la direttiva sia emanata in forma scritta.
Per quanto riguarda i contenuti, è opportuno individuare una corretta via mediana fra il ricorso ad una minuziosa prescrizione scritta di ogni minimo passo operativo e l’assoluta mancanza di ogni testo di riferimento. Del resto, quando la norma parla di “direttive di massima” non vuole solo indicare che l’oggetto della direttiva deve rimanere ad un livello generale, ma anche che essa deve astenersi dall’enumerare nel dettaglio ogni fase dell’attuazione.
Proviamo a elencarne le caratteristiche essenziali:
- la direttiva sarà identificata come tale fin dall’intestazione, per chiarirne la natura. Recherà inoltre in buona evidenza la data, il numero progressivo ed il destinatario (che può essere solo il Direttore SGA;
- ogni direttiva deve essere protocollata;
- la direttiva deve indicare uno o più obiettivi organizzativi o amministrativi da raggiungere: deve cioè identificare chiaramente il cosa ci si attende in esito ad essa. Non deve invece, in via di principio, prescrivere il come, cioè i singoli passi operativi da compiere;
- la direttiva deve indicare chiaramente gli eventuali vincoli organizzativi (risorse disponibili, e richieste dalla natura dell’obiettivo; criteri da rispettare, in via generale; tempi di esecuzione; ecc.);
- la direttiva deve indicare – ove rilevanti – le modalità che saranno utilizzate per verificarne l’attuazione.
Nella sezione modulistica - organizzazione delle attività proponiamo uno schema di direttive di massima che il dirigente potrà adattare alle specifiche esigenze organizzative dalla propria scuola.
Di Maria Rosaria Tosiani