Un docente in anno di formazione e prova è risultato assente alla visita fiscale (aveva comunicato un giorno di malattia). Alla richiesta di giustificare l'assenza ha risposto di aver cambiato indirizzo dimenticando di comunicarlo alla scuola. Tra l'altro non ha prodotto neppure il certificato medico del giorno di malattia. Oltre alla decurtazione della giornata lavorativa chiedo se il dirigente scolastico è obbligato ad attivare procedimento disciplinare contestando l'addebito al lavoratore.
Risposta
Con riferimento al quesito posto si chiarisce in premessa che l'art. 55 del Dlgs 165/2001, comma 5bis, prevede che “Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati ‘motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione […]”. La norma stabilisce un obbligo di comunicazione preventiva all’amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi ivi indicati.
Pertanto il dipendente, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione con ogni possibile sollecitudine all’Inps.
La valutazione dei ‘giustificati motivi che consentono l’allontanamento è rimessa all’amministrazione di servizio secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. Considerato che il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa.
Peraltro, in tal caso il giustificativo deve consistere nell’“attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”, secondo quanto previsto dal comma 5-ter dell’art. 55 del Dlgs 165/2001.
Le sanzioni applicabili
Il secondo aspetto del quesito riguarda le sanzioni applicabili. Il lavoratore in malattia è soggetto all’obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie, ma può capitare di essere assente alla visita fiscale INPS.
Il lavoratore che impedisce al medico dell'INPS di svolgere correttamente la visita fiscale può essere soggetto a sanzioni, sia di tipo economico che disciplinare; queste possono spingersi, infatti, fino alla perdita del trattamento economico o al licenziamento per giusta causa. Con il termine “impedisce” non si intende solo il caso in cui il dipendente non si faccia trovare in casa negli orari delle visite fiscali, ma anche quando questo si rifiuti di aprire al medico o di sottoporsi alla visita. Nel dettaglio le sanzioni possono consistere in una sanzione economica e in una sanzione disciplinare.
A) La sanzione economica, ai sensi dell'art.5 del D.L. 12/9/1983, nr. 463 convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, n.638, può avere conseguenze differenti a seconda del momento in cui si è verificata,:
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perdita del 100% della retribuzione per i primi dieci giorni nel caso di assenza alla prima visita fiscale. I dieci giorni rappresentano il periodo massimo per i quali è possibile operare la trattenuta della retribuzione. Beninteso che la trattenuta stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate di assenza ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. La sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare. Essa si fonda sulla circostanza obiettiva dell'assenza al domicilio, senza giustificato motivo, durante le fasce orarie in cui il dipendente aveva l'obbligo di garantire la propria reperibilità in occasione della visita di controllo.
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perdita del 50% del trattamento economico per il residuo periodo di malattia nel caso di assenza alla seconda visita fiscale, oltre alla sanzione di cui sopra. Per applicare la perdita del 50% del trattamento economico per il periodo di malattia successivo ai primi 10 giorni la Corte Costituzionale ha stabilito che deve essere disposta un'ulteriore visita fiscale di controllo. Pertanto solo nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla seconda visita fiscale di controllo sarà possibile disporre la perdita della retribuzione nella misura del 50% per tutta la durata della malattia.
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l'assenza alla terza visita ha come conseguenza l’interruzione del trattamento economico per il restante periodo di prognosi.
Come assenza alla seconda visita fiscale, si intendono sia i casi in cui il lavoratore non è presente al controllo domiciliare che a quello ambulatoriale. Questo perché se il lavoratore è assente alla visita di controllo domiciliare il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo non festivo alla visita ambulatoriale. Se, al momento della visita fiscale, quindi il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, perde il diritto al 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti invece la retribuzione scenderà al 50%. Il dipendente ha tutto il diritto di rifiutarsi, invece, qualora il controllo del medico avvenga al di fuori degli orari stabiliti dalla legge. Se invece il dipendente non rispetta le regole ma entro 15 giorni presenta una giustificazione per la propria assenza dal domicilio negli orari delle visite fiscali allora la sanzione non scatta.
Il dipendente ha 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la sanzione sopra indicata. In caso di visita domiciliare, se il lavoratore risulta assente, il medico inviato ne prende nota sul modulo di referto. Bisogna sottolineare che, per «assenza alla visita fiscale», si intende non solo l’assenza ingiustificata dal domicilio indicato, ma anche i casi in cui il lavoratore, nonostante sia presente, renda per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di controllo. Viene inoltre considerata assenza del dipendente non solo la mancata presenza alle visite di controllo domiciliari, ma anche la mancata presentazione dello stesso alla visita di controllo ambulatoriale.
In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:
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non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
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mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
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non funzionamento del citofono o del campanello;
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mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
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espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.
B) Le sanzioni disciplinari: l’assenza del lavoratore alle visite mediche di controllo può configurare una violazione dei doveri di buona fede e correttezza nei confronti del datore. Il lavoratore che risulti assente ad una visita di controllo potrebbe vedersi recapitare una lettera di contestazione dal datore di lavoro. In tal senso, secondo la giurisprudenza di Cassazione (sentenza n. 11153/2001), il soggetto può essere sanzionato a livello disciplinare fino ad arrivare, nei casi limite, al licenziamento per giusta causa qualora l’assenza reiterata alle visite configuri un intento elusivo in capo al controllato, in conflitto con l’interesse del datore a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa. L’applicazione delle sanzioni deve comunque seguire la normale procedura di contestazione nel rispetto delle norme sul procedimento disciplinare.