Si chiede chiarimento in merito a quali incarichi a dipendenti pubblici o consulenti devono essere caricati sul portale Perla PA.
Dal combinato disposto dell’art.53 d.lgs.165/2001 e della circolare MIUR n.497/2002, si ricavano gli incarichi esclusi dall’obbligo di trasmissione:
Incarichi attribuiti a pubblici dipendenti in regime di part time non superiore al 50% dell’orario a tempo pieno;
Prestazioni riguardanti l’esercizio di libere professioni che richiedono l’iscrizione in albi professionali;
Incarichi aventi ad oggetto partecipazione a riviste o giornali, l’utilizzazione economica di opere di ingegno e invenzioni, diritti d’autore.
Partecipazione a convegni e seminari.
Alla luce di quanto sopra esposto si chiede se gli incarichi conferiti a liberi professionisti quali RSPP - DPO - Psicologo devono comunque essere caricati sul portale dell'anagrafe delle prestazioni.
Inoltre si chiede conferma di:
- gli incarichi interni o di collaborazione plurima conferiti a docenti per la formazione non devono essere inseriti;
- gli incarichi conferiti a docenti interni di docenza per progetti di lingua inglese di preparazione degli studenti al conseguimento delle certificazioni linguistiche, finanziati con i contributi delle famiglie, o incarichi di docenza su progetti finanziati dalla Regione per attività nelle pluriclassi non devono essere inseriti;
- Incarichi esperti e tutor nei progetti PON devono essere inseriti, mentre il personale ATA e DSGA no;
E' possibile avere un elenco degli incarichi che devono essere inseriti e quali no?

Risposta

Per rispondere al quesito posto si fa un breve esame degli incarichi da comunicare o meno all’anagrafe delle prestazioni.

INCARICHI A PERSONALE ESPERTO ESTERNO

Le amministrazioni pubbliche, che affidano incarichi a collaboratori esterni o consulenti che non sono dipendenti pubblici, devono comunicare i nominativi degli stessi, la ragione dell'incarico e l'ammontare dei compensi corrisposti. Importante:

Nella categoria "collaboratori esterni" sono da ricomprendere esclusivamente i singoli cui, a diverso titolo, sono conferiti incarichi dalle Pubblica Amministrazione. Nella categoria "soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza" sono da ricomprendere, oltre evidentemente ai singoli, anche le società che svolgono incarichi o lavori di consulenza (da individuare sulla base dell'oggetto del contratto).

Per Collaboratori esterni si intendono:

  • rapporti di collaborazione con lavoratori abituali
  • rapporto di collaborazione con lavoratori occasionale
  • Co.Co

Occorre tener presente la differenza tra conferimento di incarichi (rapporto gestito direttamente con il professionista) e affidamento di servizi (rapporto con Associazione/Struttura affidataria che gestisce autonomamente i propri rapporti di lavoro).

Tanto premesso, sembra potersi ricondurre l'obbligo di comunicazione ai soli rapporti/incarichi conferiti direttamente dalle Amministrazioni Pubbliche e non anche le forniture di servizi.

INCARICHI A PERSONALE INTERNO

La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

La  norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento.

ESCLUSIONI

Sono esclusi dagli obblighi di comunicazione relativi all'anagrafe gli incarichi svolti ed i compensi ricevuti nei casi indicati nella Circolare n. 5 del 29/05/1998 e riportati nella comunicazione del MIUR 24/07/2002, prot. n. 497. Sono, infatti, previsti due tipi di esclusioni:

A) esclusioni soggettive

  • dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno;

B) esclusioni oggettive

  • diritti d'autore;

  • compensi per attività d'insegnamento;

  • redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentita, e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale;

  • collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

  • utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

  • partecipazione a convegni e seminari (v. Circolare Funzione Pubblica n. 10/1998);

  • prestazioni per le quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

  • prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

  • incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

In merito agli incarichi affidati a dipendenti interni all’ufficio o interni all’amministrazione o dipendenti di altre Istituzioni scolastiche, si deve far riferimento all’art. 53, comma 6, del d.lgs 165/2001, il quale dispone che “Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti (commi da 7 a 13), sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” .

Pertanto se gli incarichi in questione fossero relativi a compiti e doveri d’ufficio, non rientrerebbero nelle previsioni di cui ai commi da 7 a 13 del citato art. 53.

In caso contrario trovano applicazione i commi 12 e 14 del medesimo articolo del citato decreto, in particolare si segnala che il novellato comma 14 così recita: “Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica , tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo”. 
Il D.Lgs. 14-3-2013 n. 33, art. 18, (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici) precisa : “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico”.
Per cui con riferimento a tutti gli incarichi retribuiti, bisogna vedere se siano o no compresi nei compiti e doveri di ufficio, e nel caso in cui non siano compresi nei compiti e doveri d’ufficio vanno inseriti nell’Anagrafe delle prestazioni. Per incarichi rientranti nei compiti e nei doveri di ufficio si intendono quelli dal cui svolgimento il dipendente non può esimersi in quanto compresi nelle funzioni assegnate al suo ufficio e/o attribuitigli sulla base della responsabilità, del ruolo e del profilo professionale ricoperti all’interno dell’Istituzione scolastica.