In base a quanto previsto dalla Circolare n. 5 del 29 maggio 1998:
- “… per i dipendenti pubblici vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali organicamente appartengono …”;
- è fatto obbligo “… alle Amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, agli enti pubblici economici e ai sog-getti privati che intendono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici, di richiedere preventivamente l’autorizzazione alle Amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi …”;
- gli stessi soggetti pubblici e privati hanno l’obbligo di comunicare all’Anagrafe delle prestazioni (entro il 30 aprile di ogni anno) e alle Amministrazioni di appartenenza i dati relativi ai compensi erogati nell’anno precedente per lo svolgimento degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici.
Sempre secondo la Circolare la legge prevede delle esclusioni, alcune soggettive ed altre oggettive. Le prime riguardano: i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, i docenti universitari e i ricercatori a tempo definito, i professori della scuola statale iscritti agli albi professionali e autorizzati all’esercizio della libera professione e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.
Le seconde riguardano gli incarichi i cui compensi derivano: dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dal-la utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da prestazioni per le quali è corrisposto solo un rimborso delle spese documentate; da prestazioni per lo svolgimento delle quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; da compiti attribuiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
La Circolare Ministeriale n. 41 del 2/2/1998 afferma poi che “Tutto il personale appartenente ai ruoli della Pubblica Istruzione (comparto ministero e comparto scuola) è interessato alla rilevazione, nel momento in cui si trova ad espletare un qualunque incarico (anche occasionale ed a titolo gratuito) che esuli dai propri compiti e doveri d'ufficio.”
Alla luce di quanto sopra, in attesa e nella speranza che il MIUR intervenga al più presto a fornire un elenco puntuale de-gli incarichi a livello di Istituto che vanno comunicati all’Anagrafe delle prestazioni, tenendo presente che, come più volte ripetuto, l’incarico di Coordinatore del Consiglio di classe non rientra nei doveri d’ufficio del Docente, noi riteniamo che non debbano essere comunicati all’Anagrafe delle prestazioni i compensi derivanti dal Fondo dell’Istituzione per le attività di insegnamento, per le attività funzionali all’insegnamento e per tutte le attività previste dall’art. 88 del CCNL 29/11/2007.
Al contrario la comunicazione andrebbe fatta invece per tutte le attività retribuite con fondi extra Fondo dell’Istituzione, in quanto fondi di provenienza extra contrattuale.
Una sintesi della normativa di riferimento è la seguente:
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Legge 412/1991
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Legge 662/1996
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DPR 165/2001
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Circolare n. 5 del 29.05.1998
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Circolare n. 10 del 16.12.1998
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Circolare n. 198 del 31.05.2001
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Legge n. 190/2012
Dunque, per come è stato posto il quesito, si ritiene che la richiesta della RSU non sia legittimamente fondata e andrebbe respinta dal Dirigente Scolastico.