Negli ultimi anni (causa Covid) non abbiamo stipulato contratti per prestazioni occasionali con personale estraneo alla P.A.
Probabilmente ai primi di marzo nell’ambito di un progetto affideremo un incarico avente ad oggetto una prestazione occasionale: si tratta di circa 35 ore che dovrebbero essere retribuite ad € 30 lorde omnicomprensive cadauna.
Negli anni passati nell’ipotesi che l’esperto fosse estraneo alla PA, non avesse partita iva , non fosse iscritto ad albi, non fosse un pensionato , se dichiarava, sottoscrivendo l’apposito modulo, di non superare i € 5.000,00 lordi annuali, veniva stipulato una collaborazione occasionale operando la ritenuta d’acconto del 20% e il versamento dell’Irap.
Tuttavia nella recente Circolare INPS n° 12 del 1.2.2023 relativa alle aliquote sulla gestione separata rientrano anche le collaborazioni occasionali. Si chiede pertanto sia ancora valido il limite di € 5.000 lordi annuali al di sotto del quale gli incarichi sono qualificati prestazioni occasionali e per i quali non è necessario effettuare le ritenute previdenziali della gestione separata.
Distinti saluti
Risposta
In risposta al quesito posto si fa presente che ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, alla presenza di alcuni presupposti di legittimità.
Dal punto di vista giuridico l’incarico di svolgere un’attività professionale, di regola, integra gli estremi di un contratto d’opera, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, con il quale “una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio, verso corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Per cui mentre dal punto di vista civilistico tutti i contratti stipulati con esperti esterni sono contratti d’opera intellettuale dal punto di vista fiscale e previdenziale i contratti possono essere inquadrati in modi diversi. Le ipotesi più comuni indicati dalla normativa giuridica e fiscale nonché da quella contributiva portano alle seguenti tipologie contrattuali:
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contratti di lavoro autonomo professionale;
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contratti di lavoro autonomo occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionali possono essere utilizzate dai soggetti che vogliono intraprendere attività professionali in modo saltuario e sporadico. Si tratta di situazioni in cui vi sono soggetti sono esonerati dall’apertura di una partita IVA in quanto svolgono l’attività professionale in modo non abituale e continuativo.
Si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente invia del tutto occasionale.
In particolare, le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, di cui all’art.2222c.c. riguardano attività episodiche, saltuarie e non programmate (la pronuncia del ministero delle Finanze, sez. III divisione 5 e 6, prot.n. 5/984/97 e n. 6/607/97, nel rispondere a un quesito circa la differenza tra la collaborazione coordinata e continuativa e la prestazione occasionale, ha precisato che la prima è caratterizzata da “regolarità, stabilità e sistematicità”, mentre la seconda è “episodica, saltuaria e non programmata”). Tali attività, proprio per queste caratteristiche si differenziano dalle attività professionali svolte con abitualità, regolarità, e sistematicità dei comportamenti e professionalità (svolgimento di una pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo). Si può definire come prestazione di lavoro autonomo occasionale: “qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione“.
Sotto il profilo fiscale, infatti, vi sono differenze nella qualificazione del reddito tra:
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Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, che sono produttive di redditi diversi, ex art.67,co.1, lett.l del TUIR;
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Le attività di lavoro autonomo svolte in modo professionale e continuativo, che sono produttive di redditi da lavoro autonomo, ex art.71,co.2 del TUIR.
Le prestazioni occasionali sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 633/73 per assenza del requisito soggettivo ma solo a determinate condizioni:
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L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
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L’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica;
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Non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).
Il soggettoche fa la prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “nonfiscale“. L’emissione della ricevuta è obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione e assume la funzione di“quietanza di pagamento“, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. E deve riportare i seguenti elementi obbligatori:
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I dati anagrafici del prestatore;
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I dati anagrafici del committente;
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La data di emissione e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;
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Il corrispettivo lordo concordato della tua prestazione lavorativa;
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L’eventuale ritenuta d’acconto (pari al 20% del compenso lordo). Questo solo se il committente è un“sostituto d’imposta“;
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L’importo netto corrisposto dal committente.
La ricevuta ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta. E allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti, per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Altro elemento indispensabile per la corretta compilazione della ricevuta è l’apposizione della marca da bollo. Trattandosi di una ricevuta “non fiscale“, il legislatore ha previsto l’apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da 2,00 euro. Questo nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47 euro. La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta. Altrimenti s’incorrerà in sanzione. L’importo della marca da bollo può essere chiesto a rimborso al committente della prestazione ovvero a carico del beneficiario dipende da cosa stabilito contrattualmente. Sotto il profilo civilistico va rilevato, infatti, che il creditore che riceve un pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art. 1199 c.c.).
Dal punto di vista fiscale a norma dell’art. 22 del DPR 642/72 sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta (e delle relative sanzioni) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad atti e documenti. Chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione) si libera da ogni responsabilità presentando l’atto all’Ufficio delle Entrate e pagando l’imposta entro 15 giorni dal ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, nel momento in cui sono svolte per conto di un soggetto che riveste la qualifica di sostituto d’imposta (come ad esempio, associazioni, società, cooperative, ditte individuali, professionisti, etc), sono soggette all’applicazione della ritenuta di acconto. L’applicazione della ritenuta di acconto è obbligatoria tutte le volte in cu il committente della prestazione sia un sostituto d’imposta, di cui all’articolo 64, comma3,del DPR n.600/73. In questo cas il soggetto prestatore d’opera è soggetto all’applicazione di una ritenute d’acconto del 20% sul proprio compenso lordo.
Disciplina previdenziale
Nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell’anno, la soglia di 5.000 euro lorde di prestazione occasionale c’è l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata INPS. Questo è quanto disposto dall’articolo 44 del D.L.n.269/2003, convertito dalla Legge n.326/2003. Questa norma prevede, quindi, l’obbligo della contribuzione previdenziale in capo ai prestatori che superano la soglia annua di 5.000 euro lorde di prestazioni occasionali. La soglia di 5.000 euro lorde annue deve essere così conteggiata:
· Prendendo a riferimento solo le prestazioni occasionali svolte. |
· Sommando tutti gli importi lordi incassati nell’anno fino a quel momento. |
· Considerando gli importi percepiti da tutti i committenti. |
· Escludendo tutti i redditi di altre categorie (es. lavoro di pendente o autonomo.) |
I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000 euro. In praticata la soglia funge da franchigia per i contributi previdenziali. L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del lavoratore e nasce nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi. Pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a 5.000 euro nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata. Nemmeno, al versamento di contributi previdenziali.
Nel caso di superamento della soglia di 5.000 euro annui con le prestazioni occasionali il prestatore di lavoro autonomo occasionale tramite il committente è obbligato, per gli importi superiori al limite, al versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata INPS, e che sono suddivisi:
- Per1/3 a carico del voratore
- Per2/3 a carico del committente
Con la Circolare n° 12 del 01-02-2023 l’Inps ha reso note le aliquote contributive per il 2023 che sono rispettivamente pari a:
Tipo di soggetto iscritto |
2023 |
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Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria |
24,00% |
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Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria |
Titolare di partita IVA |
26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro) |
NON titolare di partita IVA – con diritto alla DIS-COLL |
35,03% (33 + 0,72 +0,51) |
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NON titolare di partita IVA – senza diritto alla DIS-COLL |
33,72% (33+0,72) |
Al fine di permettere al committente di effettuare correttamente le trattenute previdenziali è necessario che il lavoratore comunichi allo stesso che a breve supererà la soglia annua di 5.000 euro per tutti i committenti. In questo modo il committente sarà a conoscenza di dovere effettuare i versamenti contributivi per la quota a lui spettante. Se la comunicazione da parte del lavoratore non avviene non vi è alcuna responsabilità da parte dell’azienda committente sul versamento contributo dovuto. Per i contributi da versare si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite il 9 modello F24EP. La causale contributo da indicare nel Mod. F24EP “Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)” è:
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C10 – per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10% e 15%);
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CCXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.
Dichiarazione UNIEMENS
L’invio delle denuncia unificata deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga il corrispettivo della prestazione. Nel caso in cui il giorno di scadenza coincida con un giorno festivo, la presentazione del flusso retributivo viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Come per il flusso Emens, anche per l’Uniemens la trasmissione avviene accedendo al sito Internet dell’INPS con lo Spid. Nell’area dei servizi on-line dell’Inps per aziende, consulenti e professionisti è attiva invece la funzione che consente l’invio dei file e la gestione dei flussi e delle ricevute. L’invio del flusso può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro ovvero per il tramite di uno dei soggetti specificatamente individuati dal legislatore (CAF, commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria, etc). I soggetti tenuti all’invio telematico dell’Uniemens sono tra gli altri i committenti per i lavoratori autonomi occasionali, se iscritti alla Gestione Separata INPS.
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
Totalmente diverso dal lavoratore autonomo occasionale sono le cosiddette prestazioni occasionali modificate dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022). Si differenzia dall’attività autonoma occasionale perché al contrario di quest’ultima l’attività è di tipo subordinato, quindi con un committente stabilito. Quindi in questo caso l’attività di lavoro non è autonoma, come nel caso precedente, ma alle dipendenze di un committente.
Gli utilizzatori delle prestazioni occasionali, ovvero datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale svolto dai prestatori ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali di accesso (art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (pdf 200Kb):
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il libretto famiglia, per le persone fisiche non nell’esercizio di attività imprenditoriale o professionale;
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il contratto di prestazioni occasionali, per gli altri soggetti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche amministrazioni.
I due strumenti si differenziano essenzialmente in base agli utilizzatori, alle modalità e ai tempi di comunicazione, all’oggetto della prestazione e al suo valore economico (circolare 5 luglio 2017, n. 107). I lavoratori con i quali il datore di lavoro abbia già in corso un rapporto di lavoro non possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale. Analogo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Per quanto riguarda ilimiti economici:
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con riferimento alla totalità degli utilizzatori e per ciascun prestatore, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro valore così aumentato dalla legge di bilancio 2023;
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con riferimento a ogni utilizzatore e per ciascun prestatore, sono consentiti compensi di importo non superiore a 5.000 euro valore così aumentato dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022).
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con riferimento alla totalità dei prestatori e per ciascun utilizzatore, sono consentiti compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro (valore così aumentato dalla legge di bilancio 2023.
Gli importi percepiti dal prestatore sono al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione, sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il datore di lavoro, per poter utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale, deve preventivamente alimentare il proprio portafoglio virtuale, che sarà decurtato di volta in volta in base agli importi delle singole prestazioni comunicate in procedura.
Per concludere, in risposta al quesito posto, nulla varia per le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale per cui è possibile da parte delle II.SS. continuare a farle tramite l’assoggettamento delle stesse a ritenuta d’acconto, Irap ed imposta di bollo. Tali prestazioni non hanno nulla a che vedere con le prestazioni occasionali previste dalla legge di bilancio 2023 e sono assoggettate a ritenute previdenziali solo in caso di superamento del limite di Euro 5.000,00.