Buongiorno

ho guardato con attenzione la registrazione del webinar, che trattava il Dlgs 36/2023, oltre ad averlo seguito in diretta. Innanzitutto volevo condividere la mia soddisfazione, perchè era fatto benissimo, molto esaustivo. Avrei un dubbio, che spero possiate aiutarmi a sciogliere:
perchè l'art 8, c 2 dice che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese gratuitamente dai professionisti? Perché la normativa ha previsto che, nel caso trovassi un professionista che vuole svolgere un'attività intellettuale, non lo si possa fare'?
Mi venivano in mente dei progetti, svolti da insegnanti in pensione, che durano magari un semestre, e che spesso nella scuola svolgono a titolo gratuito.
Sapreste illuminarmi?

Grazie

RISPOSTA

In risposta al quesito posto si segnala che l’art. 8 del nuovo codice dei contratti al comma 2 disciplina il divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito. Con particolare riferimento a quest’ultimo, si dispone che le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Si precisa inoltre che, fatti salvi i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso.

L’equo compenso è la retribuzione minima che un professionista deve percepire in base alla qualità e alla quantità del lavoro che ha svolto. In passato era riservato solo agli avvocati, ma dal 2017 l’equo compenso è stato allargato ad altre categorie di professionisti e di lavoratori autonomi come – ad esempio – i consulenti del lavoro, i commercialisti, i medici, gli psicologi, gli architetti, indipendentemente dal fatto che siano iscritti o meno a un ordine o albo professionale.

Il principio dell’equo compenso è stato introdotto in Italia con il Decreto legge numero 148 del 2017, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2018 e applicato a tutti i professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81. Dal 2021, il Parlamento ha iniziato una revisione normativa dell’equo compenso introducendo – tra le altre cose – una serie di novità necessarie per via dell’entrata in vigore della Riforma Cartaria.

La revisione è stata approvata alla Camera in via definitiva il 12 aprile 2023. Il testo della norma sull’equo compenso, ovvero la Legge 21 aprile 2023, n. 49 è stata pubblicata sulla Gazzetta Serie Generale n.104 del 05-05-2023. Entra in vigore il giorno 20 maggio 2023 per cui anche il codice dei contratti ha adeguato le disposizioni a tale principio.