Una insegnante di religione cattolica della scuola secondaria di primo grado ha presentato domanda di ricostruzione di carriera. Dall'anno scolastico 2014/2015 a tutt'oggi lavora con incarico annuale presso la scuola secondaria di primo grado. Negli anni scolastici precedenti al 2014/2015 ha lavorato con incarichi temporanei sia presso la scuola secondaria che presso la scuola primaria anche nello stesso anno scolastico. P la valutazione dell'anno ai fini della ricostruzione, i periodi di servizio svolti nello stesso anno scolastico in parte nella scuola primaria e in parte nella scuola secondaria come vengono valutati ?
RISPOSTA
I riferimenti normativi, per la risposta al quesito posto, di maggiore rilevanza, sono:
Legge 11.07.1980, n. 312- art. 53 – ultimo comma:
“Ai docenti di religione cattolica dopo quattro anni di insegnamento si applica uan progressione economica di carriera con classi di stipendio…”;
C.M. n. 254/1980:
“Destinatari della predetta norma sono gli insegnati in possesso dei seguenti requisiti: 4 anni di servizio di insegnamento di religione cattolica, anche ad orario parziale, nelle scuole secondarie; che venga conferito ed accettato un incarico per posto orario con trattamento di cattedra”;
D.P.R: 209/1987 art. 2 comma 8:
“Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della L. 312/1980, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare”;
D.P.R.23.08.1988, n. 399 – art.3 – commi 6 e 7:
“6. Il personale docente di cui all’ultimo comma dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dall’1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dall’1 settembre 1990″.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall’ultimo comma dell’art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l’inquadramento economico di cui all’articolo 4.
Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché , qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all’orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.”
C.M n. 36 del 28/1/1989:
“Per l’inquadramento del personale destinatario del citato art. 53 ultimo comma – l’anzianità giuridica va determinata sulla base dei periodi di servizio utili, secondo il preesistente ordinamento, all’attribuzione degli aumenti biennali di stipendio.
Tali periodi vanno valutati nelle stesse misure in cui viene valutato il servizio non di ruolo al personale docente di ruolo e, cioè, come previsto doli’ art. 3 del DL 196-1970, n. 370, modificato dall’art. 81 del Dpr 31-5-1974, n. 417, nei limiti di quattro anni più due terzi della parte eccedente, ai fini del conseguimento delle posizioni retributive, e del restante terzo, ai fini dell’attribuzione dei soli aumenti biennali.
Per l’individuazione dei periodi utili, deve farsi riferimento ai servizi, anche discontinui ed eventualmente ad orario parziale, prestati dagli interessati a decorrere dall’anno scolastico 1961/62, che davano luogo all’attribuzione degli aumenti biennali ai sensi dell’ art. 7 della legge 28-7-1961, n. 831 e dell’art. 53 -comma 3 -della legge n. 312/1980, computandovi altresì l’eventuale beneficio attribuito ai sensi della legge n. 336/70”;
CCNL del 4/8/1995:
“Per gli insegnanti di religione restano in vigore le norme di cui all’art. 53 della L. 312 del 1980, modificate e integrate dal D.P.R. 399 del 1988, art. 3, commi 6 e 7“;
Le condizioni che i docenti IRC devono possedere per maturare il diritto alla presentazione della relativa istanza di ricostruzione di carriera, sono:
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insegnante di religione cattolica;
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quadriennio di servizio prestato con “rapporto di incarico” anche in modo discontinuo e anche con orario inferiore a quello di cattedra.Si precisa che per “rapporto di incarico”, secondo quanto disciplinato dalla Circolare n. 182/1991, l’incarico, è definito Diocesi, con decorrenza 1/9 e termine al 31/8;
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possesso del prescritto titolo di studio – a partire dall’anno scolastico 1990/91 – previsto dal D.P.R. 751 del 16/12/1985;
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orario non inferiore alle 12 ore settimanali nelle scuole elementari e materne;
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orario cattedra o non inferiore alle 12 ore purché la riduzione sia determinata da “ragioni strutturali” nelle scuole secondarie.
In riferimento alle “ragioni strutturali”, è opportuno precisare che: nella scuola secondaria si ha la ricorrenza delle ragioni strutturali quando, dopo aver proceduto alla costituzione di posti comportanti un orario di insegnamento di 18 ore, le ore residue non consentono, anche tra più scuole o istituti, secondo i criteri della formazione delle cattedre orario, che la costituzione di posti di insegnamento per un numero di ore inferiore alle 18 settimanali, purché entro il limite minimo di 12 ore.
Ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto dell’immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo.
Ai fini del suddetto computo l’art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della L. n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato.
Analogo criterio va applicato agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.
La problematica dei rapporti di lavoro del personale docente statale, soprattutto di quello a tempo determinato (non di ruolo), è stata anche affrontata dalla Corte costituzionale (Corte cost. sent. 8/11/2017, n. 251; Corte cost. sent. 15/6/2016, n. 187; Corte cost. sent. 22/10/1999, n. 390) e dai giudici europei (da ultimo v. Corte Giustizia UE sez. VI, ord. 18/05/2022 causa C-450-21 sulla discriminazione dei docenti “precari”).
La suprema Corte parte dalla questione posta da una docente di religione cattolica, transitata dalla scuola primaria alla scuola superiore. La disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica risiede nella L. 11/7/1980, n. 312 (art. 53, ult. comma: “Ai docenti di religione cattolica dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio…”), nel D.P.R. 16/12/1985, n. 751, nella L. 25/03/1985, n. 121, nel citato D.Lgs. n. 297/1994 (art. 309) e nella L. n. 18/07/2003, n. 186.
Quest’ultima recante “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”, innovando rispetto al passato, ha istituito un ruolo per gli insegnanti di religione cattolica i quali non devono più essere solo a tempo determinato (incarichi annuali prorogati senza limiti, salvo revoca dell’Autorità diocesana). I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l’assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere. La legge specifica che agli insegnanti di religione inseriti nei ruoli si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal suddetto testo unico n. 297/1994 e dalla contrattazione collettiva.
L’insegnamento della religione cattolica è previsto anche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie.
Considerato che prima della legge del 2003 gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato non esistevano, essendo il sistema fondato su incarichi annuali rinnovati automaticamente, gran parte degli insegnanti non è mai entrata nei ruoli della scuola, salvo per altra via, come nel caso di superamento di concorsi pubblici per posti di ruolo ordinari o di sostegno.
Due sono pertanto le questioni che si intrecciano: la completa parificazione quantitativa e qualitativa del servizio prestato a tempo determinato dagli insegnanti rispetto al servizio a tempo indeterminato e, conseguentemente, per gli insegnanti di religione cattolica, il diritto a veder riconosciuta per intero l’esperienza professionale acquisita durante il c.d. pre-ruolo svolto in un ciclo di istruzione inferiore.
Secondo la Corte:
–nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna ‘non di ruolo’ non può essere valutato diversamente da quello prestato dall’insegnante di scuola materna ‘di ruolo’; –sulla base della normativa vigente, con la disapplicazione dell’art. 485 del D.Lgs. n. 294/1997 per contrarietà alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, l’anzianità dei docenti deve riconoscersi in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione; –in particolare per gli insegnanti di religione, nessuna norma è stata dettata per disciplinare in modo differenziato o specifico la questione del riconoscimento all’atto della loro immissione in ruolo dei servizi prestati prima di tale immissione in ruolo; né il legislatore ha ritenuto di adottare una disposizione transitoria che tenesse conto della peculiarità conseguente all’assenza in assoluto della possibilità di configurare prima dell’entrata in vigore della L. n. 186/2003 di periodi di servizio prestati in ruolo per i docenti di religione. Conseguentemente la disciplina del passaggio in ruolo degli insegnanti di religione va necessariamente individuata in quella applicabile all’intero personale docente ed i periodi di servizio prestati prima dell’immissione in ruolo non possono che computarsi come ‘non di ruolo’, siano essi antecedenti o successivi all’istituzione dei ruoli ex L. n. 186/2003. |
Per cui alla luce della normativa sopra esposta, in risposta al quesito posto, ad avviso di chi scrive il servizio prestato nella scuola dell’infanzia e della scuola elementare si può considerare a tutti gli effetti preruolo nel riconoscimento della carriera al docente di religione della scuola secondaria di secondo grado.