Un dipendente (personale Ata) con 18 ore di distacco sindacale presta servizio per tre giorni a settimana presso il Sindacate e 18 ore presso questo Istituto (i restanti tre giorni a settimana). Usufruisce dei permessi ex L. 104/92 per assistenza ad un parente. E' lecita la richiesta dei tre giorni mensili di permesso presso questo Istituto o dovrebbe usufruirne in maniera proporzionale? Quindi 1.5 giorni presso il Sindacato e 1.5 giorni presso questo Istituto?
Cordiali Saluti
Risposta
Con riferimento al quesito posto si premette che l'art. 18 - co. 2 del contratto quadro 4/12/2017 prevede che i distacchi sindacali nel comparto scuola possono essere fruiti:
- anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno e per il personale della scuola tale frazionamento non può comunque essere inferiore all'anno scolastico o accademico;
- i dirigenti scolastici e i direttori nonché i direttori dei servizi generali e amministrativi ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco frazionato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o accademico;
- nei casi in cui sia possibile l’attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il distacco stesso deve essere fruito con articolazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi, con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate o con eventuali differenti modalità definite per tale personale dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i. ;
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione del distacco part time è quella prevista dalla citata ordinanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
I periodi di distacco sindacale, senza prestazione lavorativa, sono validi a tutti gli effetti, fatta eccezione per la maturazione del diritto alle ferie e al compimento del periodo di prova.
I dirigenti sindacali collocati in posizione di semi-distacco non possono beneficiare dei permessi sindaca
Premessa la disciplina dei distacchi parziali il quesito posto trova specifica soluzione nel parere espresso dall'ARAN - CQRS143 -
All'ARAM è stato chiesto se in presenza di un distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta occorre riproporzionare i permessi ex art. 33 della legge 104/1992?
L'ARAN ha chiarito che l’art. 8, comma 5 del CCNQ del 4 dicembre 2017 prevede che nei confronti del personale in distacco “part-time” trovano applicazione le norme previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time solo con riferimento all’istituto delle ferie e del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica.
In sostanza poiché la tipologia di distacco sindacale in esame non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale, non trovano automaticamente applicazione tutte le norme sul “part-time” ma solo quelle espressamente richiamate dal CCNQ citato. Conseguentemente non si procede al riproporzionamento dei suddetti permessi.